Sentenze

Tar del Lazio: illegittima la disparità delle visite fiscali tra pubblico e privato

di Claudio Testuzza

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Le vigenti disposizioni concernenti la suddivisione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, secondo quanto delineato dal Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 (c.d. Decreto Madia – Poletti), sono state dichiarate prive di legittimità costituzionale dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale dei dipendenti del settore privato vanno in mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Cosa che si differenzia da quelle del settore pubblico. In questo caso i dipendenti possono ricevere la visita fiscale dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Da tempo si è cercato di annullare questa disparità per avere una maggiore coerenza del settore privato con il settore pubblico. Nel primo caso, infatti, finora il lasso di tempo era di 4 ore, mentre nel secondo di 7 ore. Ma anche con una cadenza sistematica e ripetitiva che può verificarsi anche nei giorni festivi o di riposo. Questa modalità è stata introdotta dall’ex ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia con il decreto Madia-Poletti, ma secondo i giudici amministrativi non favorisce l’armonizzazione della disciplina per pubblico e privato
Per prima cosa è importante specificare che la visita fiscale per malattia consiste in una visita medica di controllo domiciliare svolta in predisposizione del datore di lavoro, dell’Inps o della Asl per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per malattia.
Il lavoratore dipendente assente per malattia, percepisce una specifica indennità a suo favore in sostituzione della normale retribuzione, riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro. Il periodo di malattia serve per il suo recupero psico-fisico e di conseguenza è tenuto a “riposare” e curarsi, proprio in virtù di tale recupero. In questo periodo il lavoratore sarà quindi soggetto a verifiche da parte dell’Istituto previdenziale, che serviranno a conoscere il suo reale stato di salute.
In caso di assenza alla visita fiscale INPS (senza giustificazione valida) all’indirizzo stabilito nel certificato medico e negli orari inclusi nelle fasce di reperibilità sono previste sanzioni, pari al: 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di 1^ assenza; 50% del restante periodo per la 2^ assenza; infine il 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla 3^ visita.
Il dipendente pubblico può assentarsi in alcuni casi, anche, durante le fasce di reperibilità ma è tenuto però a comunicare preventivamente l’assenza all’amministrazione pubblica presso la quale è impiegato che, a sua volta, la comunicherà all’INPS.
A fronte di un’eventuale visita fiscale fuori dalle fasce orarie di reperibilità, al lavoratore non sono richiesti particolari adempimenti, se non quello di verificare l’arrivo di comunicazioni da parte dell’Inps. Ad esempio la convocazione alla visita di controllo ambulatoriale (rilasciata nelle ipotesi di assenza nelle fasce orarie di reperibilità). In questi frangenti l’interessato dovrà immediatamente attivarsi contattando la sede Inps competente, evidenziando che la visita si è svolta al di fuori della reperibilità.
In materia, il Consiglio di Stato, quale massimo organo giurisdizionale, aveva già espresso il proprio parere in sede consultiva, incoraggiando l’Amministrazione Pubblica a procedere con l’armonizzazione adeguata della normativa concernente le fasce orarie di reperibilità, senza alcuna distinzione tra i dipendenti dei settori pubblico e privato. In tale contesto, il Consiglio di Stato aveva raccomandato l’attuazione di questa disposizione, utilizzando le modalità ritenute più appropriate e conformemente a quanto stabilito dalla normativa di delega del decreto legge n. 165 del 2001. Nonostante ciò, i ministeri coinvolti non hanno mostrato alcun interesse nei confronti delle osservazioni avanzate.
Nel 2018, il Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Penitenziaria, unitamente ad alcuni membri della Polizia Penitenziaria, ha avanzato un ricorso contro il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017. La questione centrale dell’impugnazione riguardava la parte del decreto che ha mantenuto inalterate e differenziate le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche in caso di malattia, applicate ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e a quelli del settore privato.
Il ricorso è stato ad oggi accolto dal TAR del Lazio, il quale non solo ha ritenuto fondata la questione sollevata, ma ha altresì sottolineato che la disparità di orario, consistente in 7 ore di reperibilità per i dipendenti statali rispetto alle 4 ore previste per i lavoratori del settore privato evidenzia una “mancata armonizzazione“ nonché una disparità di trattamento che potrebbe tradursi in una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il quale sancisce che: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
La sentenza emessa dal TAR ha operato un parziale annullamento del decreto ministeriale Madia del 2017. Tale decisione ha messo in luce l’importanza che le future modifiche rispettino le direttive fornite dall’organo giudicante amministrativo. Pertanto, si invita il legislatore a procedere a un’effettiva armonizzazione degli orari di reperibilità per l’intero corpo dei dipendenti, indipendentemente dal settore di appartenenza, pubblico o privato.


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