Sentenze

Corte di Cassazione: il dirigente medico non ha diritto a ricevere alcuna somma per il lavoro straordinario

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

Il dirigente medico, ancorché di primo livello, non può pretendere il compenso per il lavoro straordinario, se non il relazione a servizi di guardia e di pronta disponibilità e fermo restando la preventiva autorizzazione del datore di lavoro.
Militano in tal senso l’articolo 65, comma 3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica («La retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro [per] il raggiungimento dell’obiettivo assegnato»), richiamato dall’articolo 93, comma 5, del vigente contratto nazionale, nonché l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 9246/2009) che ritiene che “il lavoro straordinario possa essere compensato mediante la corresponsione di una indennità di risultato mirante a sanare anche l'eventuale superamento del monte ore settimanale fissato dalla contrattazione collettiva” .
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ordinanza n. 32832 del 2023) che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Roma aveva respinto la domanda di un dirigente medico di primo livello volta ad ottenere il pagamento del lavoro prestato in eccedenza rispetto all’orario ordinario.

L’ordinanza della Cassazione

Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte territoriale per violazione dell’articolo 36 della Costituzione e dei principi normativi in materia di giusta retribuzione del lavoro straordinario dettati dalle direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE.

Tesi che non ha colto nel segno. Il Supremo Collegio ha confermato l’orientamento secondo cui:

- il lavoro straordinario del dirigente medico è compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario (Cassazione, sentenza n. 7921 del 2017);

- il principio della onnicomprensività del trattamento economico deve essere applicato al personale dirigente medico in posizione non apicale "rispondendo ad esigenze comuni all'intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l'attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici dirigenti, lo hanno specificamente previsto" (Cassazione, sentenza 4 giugno 2012, n. 8958);

- il lavoro straordinario del dirigente medico è limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cassazione, ordinanza n. 16711/2020).

Orientamento che la Corte di Cassazione confermato anche in epoca recente. Basta citare l’ordinanza n. 16885 del 2020, nella parte in cui stabilisce che “l'eccedentarieta' oraria non può essere mai qualificata come straordinario trovando la propria collocazione nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di budget e nella determinazione delle quote della retribuzione di risultato”.


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