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Fisco/ Iva, agevolazioni ampliate a cliniche private e agli alloggi "convenzionati" per i caregiver

di Roberta Pirola * e Alberto Santi **

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24 Esclusivo per Sanità24

Agevolazioni Iva per le prestazioni sanitarie più ampie con le novità del “Decreto Semplificazioni”. Per effetto della conversione in Legge del D.L. n. 73/2022 infatti, ad opera della Legge n. 122/2022 ora approdata in Gazzetta Ufficiale, è stata esteso il regime di esenzione anche alle cliniche non convenzionate e si rende applicabile l’’aliquota ridotta anche ai costi degli alloggi per gli accompagnatori dei pazienti.
La modifica per le prestazioni a pazienti ricoverati. In particolare, il legislatore è intervenuto modificando il testo dell’art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972, che prevede il regime di esenzione da Iva a beneficio delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie.
Adesso secondo la nuova formulazione della disposizione richiamata, oltre che a tali operazioni, l’esenzione si applica anche alle prestazioni sanitarie che costituiscono una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19), vale a dire:
- enti ospedalieri;
- cliniche e case di cura convenzionate;
- società di mutuo soccorso con personalità giuridica;
- enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Dunque, l’agevolazione si applica alle prestazioni di ricovero e cura rese a una persona ricoverata erogate da una struttura non convenzionata, ma a condizione che la struttura medesima a sua volta acquisti la prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione. In questo caso, l’imposta non si applica alla prestazione di ricovero e cura, fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
Sinora, invece, le prestazioni sanitarie rese all’interno di cliniche private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale erano da considerare a tutti gli effetti imponibili ai fini Iva (si veda la Risoluzione 20 agosto 2010, n. 87/E).
Diverso trattamento, naturalmente, continua a essere riservato alle prestazioni rese dai professionisti sanitari in regime "ambulatoriale", poiché in tal caso, indipendentemente dal convenzionamento, è riconosciuta l’esenzione Iva di cui all’art. 10, n. 18), del Dpr 633/7192.
Le novità per beni e servizi aliquota ridotta. Le ulteriori novità introdotte dal Decreto Semplificazioni riguardano, poi, le fattispecie per le quali è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%. In particolare, con la modifica del n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, questa agevolazione si applica alle prestazioni rese nei confronti dei clienti alloggiati nelle strutture ricettive e quelle di maggiore comfort rese a persone ricoverate presso enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, enti del Terzo settore di natura non commerciale. L’aliquota ridotta viene perciò garantita anche alle:
- prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, come sopra ricordato;
- prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, enti del Terzo settore di natura non commerciale e da case di cura non convenzionate.
Queste operazioni, dunque, sono in ogni caso imponibili ai fini Iva, non potendo le stesse fruire del regime di esenzione. Tuttavia, mentre sinora i servizi di ricovero e cura fuori convenzione, così come la generalità dei servizi di alloggio per gli accompagnatori erano soggetti ad imposta con aliquota ordinaria, adesso gli stessi beneficiano dell’aliquota Iva del 10 per cento.
Le prestazioni di alloggio per gli accompagnatori, se rese da strutture non convenzionate, rimangono invece assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria al 22%.

* Pirola Pennuto Zei & Associati
Medical & Pharma Industry


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