Aziende e regioni

La necessità di una riforma strutturale del Welfare che non ripercorra gli errori del passato

di Ettore Jorio *

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24 Esclusivo per Sanità24

Il disagio sociale che è alla base dei più recenti e raccapriccianti fatti di cronaca mette in risalto l’inadeguatezza di un sistema complessivo di welfare assistenziale, quale sistema delle politiche pubbliche ispirate al benessere della persona nei suoi ambienti di vita e lavoro, responsabile di lasciare per strada una parte consistente di individui tra difficoltà e problemi divisivi insormontabili.
La persona e l’ambiente che la circonda hanno bisogno di nuove attenzioni
Alla cura dell’urbanistica esordita negli anni successivi alla legge 167/1962 - incentivante l’edilizia economica e popolare da inserire nelle zone destinate a quella tipicamente residenziale - ben recitata in alcune aree geografiche del Paese, da sempre più attente all’integrazione urbana di qualità, ha fatto seguito a causa dei cessati trasferimenti statali il sopravvento dell’abbandono delle periferie e del degrado dei relativi quartieri adibiti ad alloggi popolari. Un modo che, associato a tante altre cause di forte degrado della politica abitativa e di arredo urbano, ha creato in quasi tutte le città quartieri nei quartieri emarginati in gara per divenire il peggio attraverso pratiche antagoniste mirate a guadagnare il primato degli illeciti. Tutto questo, come naturale conseguenza della scomparsa della "politica degli oratori" disseminati ovunque e dello sport di gruppo frequentato nei cortili e sulla terra battuta, ha prodotto il disastro sociale con a seguito una scuola che non riesce più a educare alcuno, con genitori incapaci di forgiare i figli spesso sostenuti nelle violenze che gli stessi praticano sugli insegnanti, con economie così mal ridotte che producono una gioventù senza futuro che risolve il problema del suo presente ricorrendo spesso a delinquere. Quindi, consumo e spaccio sono divenuti sostentamento e sogno di ricchezza con tanti giovani perduti per sempre, alcuni dei quali di frequente vittime di overdose ovvero attori di prevaricazioni inenarrabili, tali da rendere lo stupro e la violenza sui coetanei un sadico divertimento portato ad abitudine, con o senza droghe in corpo.
Una soluzione difficile che tutti sanno, che attrae la informazione televisiva, conquista i talk show che attraggono audience come se a essere proiettati fossero fiction e non realtà atroci, ma che nessuno risolve con ciò che occorrerebbe: una riforma strutturale che comprenda sia l’assistenza sociosanitaria che quella sociale, vera e propria. Un atto politico di grande rilevanza che sappia rimettere insieme il Paese e in piedi la Nazione, ferita anche nei piccoli centri urbani ove i giovani diseredati scendono/salgono (dipende dalla diversità dell’altitudine) in città per non distinguersi tra quelle gang che fanno guerriglia urbana e partecipare alla consumazione di reati di gruppo e isolati. Di certo, il problema dell’immigrazione costituisce un condizione sociale aggravante cui necessita pertanto fornire delle politiche riconciliative delle diverse culture e di impegno a formazioni professionali, senza le quali sarebbe bene non consentire troppo facili frequentazione delle strade e abitudini a esercitare la delinquenza abituale, non più da definire minore.
Una riforma strutturale che riguardi l’insieme
Dunque riforma strutturale, non solo riguardante l’integrazione tra il sistema sanitario e del sociale affine al primo, ovverosia ciò che nell’insieme si suole definire assistenza sociosanitaria, ma comprensiva di tutte le attività che rientrino nell’assistenziato sociale, da potersi estendere al godimento delle prestazioni previdenziali cosiddette non contributive (per es. invalidità, indennità di accompagnamento).
Insomma, una sorta di proiezione di un Welfare State complessivo, fatta eccezione della previdenza ordinaria che rimarrebbe compito dell’Inps, che comporterebbe una gestione complessa e una erogazione dei servizi relativi, tra i quali l’erogazione di quelli indispensabili per i disabili da retribuire ai beneficiari delle rispettive indennità attraverso voucher da spendere nel sistema medesimo.
Impegno improbo della politica a parte a mettere insieme il tutto che afferisca alla persona, in quanto tale, attraverso la riforma strutturale più interessante di tutti i tempi. È appena il caso di sottolineare che, in quest’ultimo periodo, si è incentivato il confronto sulla integrazione tra il sistema sanitario e quello dell’assistenza sociale, complice anche l’impegno profuso in tema di autonomia legislativa differenziata, della quale costituiscono i presupposti applicativi la individuazione dei Lep e la determinazione dei costi e fabbisogni standard. Ciò avviene nel mentre la istituita Cabina di regia (comma 793, dell’art. 1 della legge 197/2022) lavora sulla individuazione delle materie riconducibili a Lep e la determinazione dei valori economici garanti della loro sostenibilità universale.
Tuttavia, gli approfondimenti avvengono, così come sta accadendo anche oggi, spesso in modo improprio, almeno per alcuni aspetti. Ciò perché si mettono insieme argomenti assistenziali disciplinati (anche) da regole diverse, trattati da istituzioni territoriali differenti e concretizzati con prestazioni essenziali segnatamente differenziate, seppure strettamente complementari tra loro. Le stesse, infatti, piuttosto che riguardare quelle attività di assistenza alla persona messe insieme nei Lea rivisitati nel 2017 (Dpcm 12 gennaio 2017), vengono in parte ricondotte alle prestazioni afferenti all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, più esattamente della tipologia riguardante la "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini" (art. 14, comma 27, del Dl 78/2010) e, solo in parte, a quelle riferibile alla prestazioni sociosanitarie di cui all’art. 3 septies del vigente d.lgs. 502/1992.
Insomma, quella dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza sociale sono due facce della stessa medaglia ma ancora tutta da coniare e mettere in circolazione, nonostante la presenza di una previsione costituzionale vecchia di 23 anni, cui il legislatore ordinario, statale e regionale, ha però assicurato tanta superficialità attuativa.
Nonostante questo, vengono messi su studi, analisi e iniziative che avrebbero dovuto trovare spazi di approfondimento da almeno dieci anni con la conseguenza di rendere incomprensibile l’impegno speso a fronte della generazione di ulteriori confusioni sui non addetti ai lavori e sulle istituzioni chiamate ad assicurare l’erogazione.
Evitiamo di portarci dietro gli errori anche concettuali
Sul tema della assistenza sociosanitaria praticata, è da registrare un errore di ipotesi risalente a una epoca vecchia di ben oltre un ventennio, che ha lasciato i bisognosi di assistenza sociale all’asciutto di prestazioni, anche indispensabili. Il tutto causato dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 venuta fuori (inconcepibilmente) dal Parlamento appena un anno prima della revisione del 2001 (legge costituzionale 18 ottobre 2001, promulgata a seguito dell’esito favorevole del coevo referendum confermativo) stranamente non affatto presaga della coeva previsione costituzionale che emarginava l’assistenza sociale nelle materie residuali, di competenza quindi esclusiva delle Regioni, che invero diedero poca importanza ad una simile opzione.
Di conseguenza, sono 22 anni che si registra una regolazione regionale (quasi) inesistente, se non limitata a rappresentare nel dettaglio i principi fondamentali recati dalla legge 328/2000, con il risultato di avere prodotto una normativa apposita delle Regioni non affatto all’avanguardia, per nulla consapevole delle loro situazioni differenziate anche in termini di crescita delle esigenze assistenziali manifestate da una popolazione segnatamente evolutiva nei segmenti anziani e con risorse tanto discriminate sul territorio nazionale da fare convivere ragioni di spesa connesse a quote capitarie ricche nel nord Italia e assolutamente povere nel Mezzogiorno. Finanche al di sotto della soglia del 70%.
Insomma, un importante segmento assistenziale quale è l’assistenza sociale viene trattato nel Paese, nonostante la pressante domanda in crescita a progressione geometrica, come una remota aspettativa sociale, per gran parte insoddisfatta, e non già come un diritto esigibile dai bisognosi e obbligatoriamente erogabile da parte delle istituzioni territoriali delegate ad hoc, Comuni e Regioni, non affatto sinergiche nel garantirne la corrispondente riscuotibilità sociale universale e indistinta.
Tutto questo, sebbene l’emissione del Dpcm 12 gennaio 2017 che - riparando all’errore e alla trascuratezza durata quasi 16 anni - ha insediato tra i Lea i già Liveas, scandendoli unitariamente nelle 71 pagine di cui si compongono i dodici allegati al provvedimento governativo recante, per l’appunto, la "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
Ma si sa, quando non si è attenti a sviluppare le politiche sociali, così come avviene da sempre nel nostro Paese, fioccano gli errori, le incomprensioni e le disattenzioni giuridiche. Nel caso della prestazioni essenziali dell’assistenza sociale tali gap si complicano, dal momento che accade spesso che la mano sinistra non sa cosa abbia scritto in proposito la mano destra.
È accaduto infatti - a seguito di quel gran lavoro effettuato nel 2017 dopo circa cinquanta anni dalla riforma del 1978 che pretendeva che la sanità e il sociale fossero un tutt’uno - che la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021 n. 234), impegnasse ben 16 articoli (commi 150/171) per (ri)definire (ancora una volta) i Leps, seppure provvisoriamente, e per creare ancora una volta un disordine concettuale in materia e, con essa, un’ulteriore disaggregazione all’interno delle prestazioni della salute.
Una tale situazione, oltre che generare disappunto e confusione generale e male esercitare da parte delle Regioni la loro competenza esclusiva in materia di assistenza sociale, contribuirà a mettere in seria difficoltà l’attuazione e l’applicazione del federalismo fiscale, con la previa individuazione delle materie riconducibili a Lep e l’individuazione del costi e fabbisogni standard relativi alla loro sostenibilità. Non solo. Non darà modo di riparare l’errore di previsione, recato nella legge 42/2009 attuativa dell’art. 119 della Costituzione, di ritenere finanziabili i già Liveas attraverso il fabbisogno standard quantitativo (in quanto funzione fondamentale dei Comuni), determinabile con il metodo di cui al d.lgs. 216/2010, e non mediante il costo/fabbisogno standard di cui al d.lgs. 68/2011.
Uno svarione, questo, che renderà - sino alla sua radicale correzione normativa – impossibile la ineludibile sinergia tra i Comuni e le Regioni, attraverso i loro servizi sanitari regionali, erogativi delle prestazioni sociosanitarie.

* Università della Calabria


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