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Ddl Bilancio: il percorso a ostacoli per erogare l'indennità aggiuntiva ai sanitari del Pronto soccorso

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Alcuni giorni fa il ministro Speranza aveva annunciato un intervento economico in favore dei sanitari che lavorano nei Pronto soccorso. Lo scopo dichiarato del riconoscimento è quello di premiare i grandi disagi di chi lavora nei PS ma anche di servire da deterrente per la fuga del personale da quei reparti che ormai ha raggiunto livelli di guardia in tutta Italia. Successivamente la comunicazione “politica” è stata tradotta in una norma che è stata inserita nel DDL di Bilancio 2022 con l’art. 101.

Sostanzialmente si prevede che:

•è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 ml di € per la dirigenza medica e di 63 ml di € per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

•il beneficio economico è finalizzato riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica (con esclusione delle altre professioni sanitarie) e dal personale del comparto sanità (per ora indistintamente), dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso;

•l’operazione avverrà in concreto nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali;

•alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

L’iniziativa è senz’altro apprezzabile, anche se non tutti la hanno accolta con favore rimarcando l’esiguità degli importi e il fatto che i problemi di chi opera al Pronto soccorso sono ben altri. In tanti anni di contrattazione collettiva le parti non hanno mai ritenuto di premiare il Pronto soccorso: nei contratti collettivi della dirigenza sanitaria succedutisi nel tempo non si riscontra alcuna specifica indennità mentre in quello vigente del comparto l’art. 86 ripropone pedissequamente la vecchia clausola del 1995 che, ai fini di specifiche indennità, individua solo terapie intensive e sub intensive, sale operatorie, nefrologia e dialisi, malattie infettive. Nel 2018 nel mio libro di commento al CCNL del 21.5.2018 scrivevo: “A titolo personale trovo scandaloso che non vengano previste le indennità di reparto per il Pronto soccorso e per l’SPDC dato che l’emergenza/urgenza e la psichiatria sono tra gli ambiti lavorativi più critici e usuranti”. Mi sembra che si sia solo perso del tempo con la conseguenza che si sono radicalizzate le criticità e l’esasperazione del personale. Per mero spirito di completezza, si segnala che l’indennità di cui al sesto comma dell’art. 86 è di 4,13 € al giorno che, per le giornate di effettivo servizio, diventa circa 90 € al mese.

Aldilà delle valutazioni di merito – che sono sempre estremamente delicate e soggettive – mi sembra interessante segnalare alcuni aspetti tecnico-giuridici dell’art. 101 che potrebbero creare qualche problema. Mi riferisco alla circostanza che la norma demanda alla contrattazione collettiva la definizione dell’indennità mentre, come si ricorderà, lo scorso anno venne aumentata l’indennità di esclusività direttamente da parte della legge. Ma di quale contratto collettivo parla l’art. 101 ? Poiché la decorrenza viene fissata al 1° gennaio 2022 si dovrebbe ritenere che non saranno i CCNL della tornata 2018-2021 a disciplinare l’emolumento ma addirittura il successivo contratto del 2022-2024. E va ricordato in proposito che i due contratti collettivi attualmente aperti – che scadono in ogni caso tra un mese – sono nello stallo più totale: di quello del comparto non si hanno notizie da più di un mese mentre per quello dell’Area dirigenziale non è stato nemmeno definito l’Atto di indirizzo da parte del Comitato di gestione. Con la conseguenza che la nuova indennità andrà verosimilmente in busta paga tra due anni. A meno che i contratti in corso non prevedano una clausola che istituisce l’indennità il 31 dicembre 2021 – ultimo giorno di vigenza – con decorrenza dal giorno dopo come prescrive l’art. 101. E’ questo un escamotage cui spesso si è fatto ricorso in passato per spostare gli oneri finanziari più avanti possibile.

Inoltre, qualcuno avrà notato che la norma della legge di bilancio dice “a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato” e ciò comporta che in realtà non si tratta di risorse aggiuntive ma che le Regioni dovranno caricarsi il costo della nuova indennità sottraendo 90 ml di € da altre voci. Fuori dell’importo di 124 mld di € del Fondo 2022 sono individuate soltanto risorse aggiuntive e dedicate per i farmaci innovativi e per i contratti di formazione specialistica. Per tali interventi l’Accordo Stato/Regioni che regola i rapporti finanziari della Sanità utilizza la locuzione “al netto di …” e non “a valere su …”, come appunto nel caso della nuova indennità di PS. Infine, non viene nemmeno precisato che questi 90 ml non concorrono al limite fissato dall’art. 23, comma 2 del decreto 75/2017 mentre in precedenti occasioni era stata affermata la neutralità dello stanziamento, basti ricordare l’art. 1, comma 435, della Legge n. 205/2017 (il cosiddetto comma Gelli) che stanziò 35 ml per l’accessorio della dirigenza sanitaria e l’art. 1, comma 527 della legge 145/2018 che distribuì 25 ml di € per le certificazioni INAIL.

C’è oggettivamente da rimanere perplessi. Non era più semplice disporre già con la legge la percezione immediata dell’indennità ? Non si dica che la definizione del trattamento economico è materia sovrana della contrattazione collettiva e che la legge può solo stanziare risorse ma non intervenire direttamente, perché se quel principio è giusto e inequivocabile (art. 45, comma 1 del d.lgs. 165/2001) è altrettanto vero che lo stesso decreto 165 all’art. 2, comma 3 prevede una deroga al principio perché afferma che “le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale”: si tratta della cosiddetta clausola di dissolvenza nata nel 1993 agli albori della contrattazione con lo scopo di evitare che il legislatore si riappropriasse surrettiziamente della disciplina del rapporto di lavoro per la parte del trattamento economico, soprattutto con “leggine” di settore o con la tradizionale pioggia di emendamenti alla legge finanziaria di fine anno, caratterizzata spesso da spinte lobbistiche e clientelari. Ma credo proprio che questo rischio non si corra per l’indennità di cui si sta parlando.

Riguardo alle criticità dei PS tutti concordano che occorre fare qualcosa ma sembra che ci sia sufficiente confusione. A prescindere dagli aspetti retributivi che, come sopra rappresentato hanno già le loro evidenti problematiche, una questione molto delicata e sentita dagli operatori è quella della sicurezza. Sembra purtroppo che la legge 113/2020 non abbia cambiato nulla e l’assalto vergognoso al PS del Policlinico Umberto I del 9 ottobre scorso ne testimonia drammaticamente l’evidenza. Vorrei riallacciarmi all’intervista rilasciata dal Presidente della SIMEU Salvatore Manca in data 9 novembre al Sole 24 ore quotidiano. Una frase mi ha particolarmente colpito, quella in cui afferma “troppe le aggressioni a medici e infermieri su cui, malgrado la legge del 2020 sulla violenza contro gli operatori sanitari, la magistratura decide di non intervenire”. Secondo dati della CGIL sono 1.200 l’anno gli episodi di violenza nelle strutture sanitarie e 456 di essi avvengono al Pronto soccorso. Ora, poiché in questo Paese l’azione penale è obbligatoria e i reati sanciti dalla legge 113 sono perseguibili non più a querela di parte ma d’ufficio, si deve ritenere che esiste un vero e propri black out delle comunicazioni perché è impensabile che se una Procura riceve una segnalazione il PM non si attivi: forse il problema sta nei flussi informativi che devono necessariamente partire dalla struttura sanitaria. Perché allora qualcuno (l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza dei sanitari ?, la FNOMCEO ?, le Organizzazioni sindacali ? lo stesso Ministero ?) non effettua un serio monitoraggio sugli episodi di violenza, ma non con un semplice elencazione statistica bensì con la rilevazione delle circostanze cioè se sono sempre state inoltrate le denunce/segnalazioni, se sono stati aperti i fascicoli presso le rispettive Procure e se c’è stata costituzione di parte civile da parte dei soggetti interessati.

A proposito, l’Osservatorio non risulta ancora costituito e insediato, sebbene l’art. 2 della legge ne prevedesse l’istituzione entro il 24 dicembre 2020. L’ultima notizia risale al giugno scorso quando il Ministero della Salute aveva bandito un avviso per manifestazione di interesse a partecipare, diretto alle Associazioni di pazienti. Solo per informazione, la composizione dell’Osservatorio è alquanto complessa e potrebbe portare a circa 80 componenti. E’ stato sicuramente un passo avanti il fatto che la legge abbia stabilito la procedibilità d’ufficio ma se si fosse prevista anche la obbligatorietà della costituzione di parte civile dell’azienda e magari il danno all’immagine, il quadro repressivo sarebbe senz’altro stato più completo. In ogni caso nessuno impedisce all’Azienda, alla Regione e, perché no, allo stesso Governo di costituirsi parte civile. Quello che manca completamente nella legge – e l’episodio di ottobre lo ha reso palese – è la repressione degli attacchi alla struttura sanitaria in quanto tale perché le norme della legge 113 si riferiscono sempre alle persone fisiche e mai alle istituzioni. Esemplare in tal senso quello che è accaduto nel giugno scorso al Cardarelli di Napoli - ripreso dal sito della Questura di Napoli - dove i poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato diverse persone che stavano dando in escandescenze e hanno bloccato uno di essi che aveva appena infranto uno dei vetri della porta di ingresso del Pronto soccorso. Il soggetto è stato denunciato per danneggiamento aggravato, cioè un reato “normale” che non tiene in alcun conto il particolarissimo bene che è stato oggetto di violenza. L’art. 635 del codice penale è ricompreso tra i “delitti contro il patrimonio” mentre gli episodi di violenza contro beni del S.s.n. dovrebbero essere considerati contro “incolumità pubblica” di cui al Titolo VI. In quello e in tanti casi analoghi non è la “porta” ad essere stata danneggiata perchè l’aggressione va intesa allo stesso Servizio sanitario che è un bene comune e fondamentale di tutti gli individui.


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