Dal governo

Dl 24 e fine stato d'emergenza, le disposizioni che restano in piedi per sanitari e specializzandi

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Come è noto il 31 marzo finirà, almeno formalmente sulla carta, lo stato di emergenza e il Governo ha provveduto ad adottare alcune disposizioni attuative del (parziale) ritorno alla normalità. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.3.2022 è stato così pubblicato il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza". Il decreto è entrato in vigore il 25.3.2022 e consta di 15 articoli dei quali i primi sette riguardano aspetti generali della lotta alla pandemia mentre la norma maggiormente significativa per il personale della Sanità è senz’altro l’art. 8 con il quale sono state apportare modifiche al pregresso art. 4 del Dl 44/2021 che, si ricorderà, costituisce la norma-madre sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. Tuttavia, prima di entrare nel merito del citato art. 8, vediamo alcune altre disposizioni che coinvolgono il personale del Ssn. Si tratta degli art. 10 e 12 che sostanzialmente dispongono alcune proroghe:
Art. 10 = la norma rinvia ai due allegati A e B con i quali si elencano le disposizioni legislative che vengono prorogate, rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 (allegato A) e al 30 giugno 2022 (allegato B):
Allegato A (sono indicati solo i punti che qui interessano)
1. Articolo 2-bis, comma 3, della legge 27/2020, relativo al conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
2. Articolo 12, comma 1, della stessa legge 27/2020, concernente il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario;
5. Articolo 3-quater della legge 165/2021, sul temporaneo superamento di alcune incompatibilità
per gli operatori delle professioni sanitarie.
Allegato B (sono indicati solo i punti che qui interessano)
3. Articolo 2-bis, comma 5, della legge 27/2020, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Art. 12 = vengono apportate due modifiche – di fatto identiche – alle norme congiunturali del primo decreto legge adottato per contrastare la pandemia, cioè il n. 18 del marzo 2020. Le due norme in questione riguardano il riconoscimento del servizio svolto dai medici specializzandi che non è ora più legato allo stato di emergenza ma diventa strutturale. I due periodi novellati sono uguali e risultano attualmente così formulati: "Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione".
Veniamo, infine, al già segnalato art. 8 il quale interviene sugli obblighi vaccinali. Ebbene, rispetto a tutti i restanti interventi del Dl 24/2022 qui non viene affatto superato lo stato di emergenza in quanto per il personale interessato l’obbligo di vaccinazione permane fino alla fine del corrente anno 2022. Si ricorda che la prescrizione si riferisce a “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” ma anche “agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi”. Inoltre, per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione. Di conseguenza tutti i lavoratori coinvolti nell’obbligo e non adempienti potrebbero rimanere sospesi dal servizio fino a un anno e mezzo con la perdita completa della retribuzione.
La decisione del Governo sembra essere controtendenza rispetto al superamento dello stato di emergenza ma, forse, la ratio del prolungamento risiede in quelle parole poste all’inizio dell’art. 4, ossia "al fine di tutelare la salute pubblica". Non è escluso che tale rigorosa decisione possa trovare una attenuazione da parte della Corte costituzionale perché sussistono alcune rimessioni della questione alla Consulta da parte dei giudici – sia amministrativi che ordinari – fondate sulla presunta violazione degli artt. 2, 3, 4, 32, comma 2, 33, 34 e 97 della Costituzione.


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