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Contratto del comparto Sanità: dalla parte normativa alle risorse stanziate, le principali novità introdotte

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Come tradizione, in stretta sequenza con quello delle Funzioni centrali (già definitivo con la firma del 9 maggio scorso) ma in controtendenza con quello delle Funzioni locali, ancora in trattativa, è stato siglato il rinnovo contrattuale del comparto del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di 544.442 lavoratori appartenenti al personale non dirigenziale che, insieme alle altre due aree negoziali della dirigenza sanitaria e della dirigenza PTA, costituiscono il contingente complessivo delle risorse umane presenti nel Servizio sanitario nazionale, cioè circa 700.000 lavoratrici e lavoratori. Il numero di destinatari indicato è quello che si ricava dal conto annuale al 31 dicembre 2018 ma al momento dell’applicazione del contratto il numero dovrebbe essere piuttosto superiore, anche se la differenza è plausibilmente tutta assorbita da dipendenti a tempo determinato.

E così dopo 4 anni e 1 mese dalla sottoscrizione dell’ultimo contratto, il giorno 15 giugno 2022 è stato rinnovato il CCNL del comparto Sanità. Tecnicamente si tratta della Ipotesi di contratto collettivo – la cosiddetta Preintesa - che dovrà ottenere l’integrazione di efficacia dal Comitato di Settore con l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva e dalla Corte dei Conti riguardo alla compatibilità dei costi; nelle procedure di controllo è ancora previsto, irritualmente, l’intervento del MEF. A giudicare dalle esperienze del passato, ci vorranno circa tre mesi per arrivare alla firma definitiva ma c’è da tenere conto della presenza del mese di agosto all’interno del periodo.

In ordine ai contenuti c’è da ritenere che il testo rimarrà immutato poiché in più di venti anni non è mai accaduto che le clausole contrattuali contenute nell’ipotesi di contratto per il comparto Sanità fossero modificate – anche per particolari minimi e non essenziali – nel CCNL finale: insomma da sempre il vero contratto collettivo è, di fatto, la Preintesa. Ci saranno senz’altro da inserire degli inevitabili errata corrige, basti pensare che nel 2018 nel testo definitivo furono apportare ben 74 correzioni formali.

Tralasciando di riferire su aspetti del rinnovo molto generali o trasversali (importi degli aumenti medi, percentuale di rivalutazione dei fondi, incrementi complessivi, ecc.) che in realtà non significano molto, non posso non sottolineare come le dichiarazioni rilasciate subito dopo la firma siano di maniera e, forse, fuorvianti: parlare di un “importante riconoscimento del valore e dell’impegno profuso” o “riconoscendo così la dedizione e la professionalità di chi, fra l’altro, ha dato un contributo fondamentale per fronteggiare l'emergenza Covid-19” sono affermazioni tanto giuste quanto suggestionate dallo stato congiunturale che stiamo attraversando e non cancellano il ritardo del rinnovo.

Il contratto collettivo di lavoro va rinnovato perché lo prevede la legge e perché è la logica e naturale conclusione della dialettica sinallagmatica datore di lavoro/lavoratori subordinati e, di certo, non perché è un premio per quanto fatto durante lo stato di emergenza. Tra l’altro è singolare notare che il CCNL del 2018 era già scaduto il 31 dicembre 2018 cioè un anno e tre mesi prima dell’inizio della pandemia. Quindi il rinnovo era fisiologicamente “dovuto” da tre anni e mezzo e, in un Paese normale, i rinnovi di qualsiasi obbligazione civilistica non hanno intervalli così lunghi e stressanti. E pensare che per quello della dirigenza sanitaria si dovrà verosimilmente attendere ancora un anno !

In estrema sintesi, si possono riassumere così i punti salienti del contratto:

•la Preintesa è stata siglata da tutte le sei sigle maggiormente rappresentative mentre nel 2018 tre di loro non firmarono (due poi hanno aderito al testo definitivo); rispetto alla tornata precedente non è più presente la FSI;

•le parti negoziali, come previsto dalla legge di bilancio 2022, hanno potuto fruire di risorse aggiuntive per il trattamento accessorio (51 ml di €, pari allo 0,22% del MS) e per la revisione dell’ordinamento (127 ml di €, pari allo 0,55% del MS);

•non viene affrontata la questione degli Operatori sociosanitari (vedi dichiarazione congiunta n. 6) e si rimanda ad una successiva sessione negoziale la normativa per il ruolo della ricerca sanitaria (vedi dichiarazione congiunta n. 7); su quest’ultimo aspetto, l’Atto di indirizzo del 2021 prevedeva esplicitamente una sezione all’interno di un unico CCNL;

•per la parte normativa, è stata innanzitutto messa in atto una revisione del sistema di classificazione del personale prevedendo cinque aree di inquadramento (prima esistevano quattro “categorie” e due livelli economici che, di fatto, portavano a sei categorie) ed ottemperando alla innovazione legislativa di un’area di elevata qualificazione, prevista obbligatoriamente dall’art. 3 della legge 113/2021; sono inoltre istituiti alcuni nuovi profili e si ipotizza la creazione di ulteriori figure;

•nell’ambito del sistema di classificazione, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi che, in pratica, cambia completamente, anche a livello semantico (torna ad esempio il termine “posizione”); viene aumentata la rilevanza e basandolo sui principi di maggiore responsabilità e di impegno realmente profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale;

•la classificazione degli Operatori sociosanitari, come detto, non ha portato, forse per ora, a sostanziali novità in ragione dell’istituzione nel 2021 del ruolo sociosanitario; gli OSS sono oggi inquadrati nell’Area degli “Operatori” unitamente a tutti gli altri profili provenienti dalla Categoria Bs;

•un paio di articoli sono dedicati alle progressioni di carriera o verticali e, ad una prima lettura a caldo, sembra che la contrattazione abbia invaso alquanto le disposizioni legislative;

•viene superato il pregresso regime delle progressioni economiche orizzontali (PEO) e, sulla scia del CCNL delle Funzioni centrali, si introducono “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione; probabilmente gli artt. 19 e 21 costituiscono la novità più dirompente del contratto ma la loro applicazione si palesa già particolarmente complessa; •per ciò che concerne il sistema delle relazioni sindacali si riscontra un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell’informazione e del confronto nonché la valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione;

•in tema di manutenzione dei contratti pregressi sono state apportate modifiche più o meno rilevanti ad alcuni istituti del rapporto di lavoro (ad esempio, orario, permessi, ferie, mobilità, formazione, responsabilità disciplinari, patrocinio legale), tentando di ricercare un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti; tale equilibrio, in alcuni casi, sembra tuttavia non raggiunto;

•è stato disciplinato per la prima volta il lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro;

•come prevedevano specifiche disposizioni delle due ultime leggi di bilancio, sono state regolamentate l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela ecc. per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale dei pronto soccorso.

Il testo contrattuale è composto di 113 articoli, 1 allegato e 11 tabelle e costituisce un corpo sistemico che riassume tutte le clausole pregresse a volte attualizzandole, a volte cambiandole. Vi sono 5 articoli di disapplicazioni per interi Titoli ma si rinvengono altri 13 casi in cui la disapplicazione è prevista nella specifica clausola. Nonostante ciò, non si tratta di un vero e proprio testo unico perché per talune clausole si deve fare ancora riferimento ai contratti pregressi (mansioni superiori, aspettative, comando, mensa). Il testo si conclude con 7 dichiarazioni congiunte delle quali la 6 e la 7 rivestono decisamente contenuti di politica sindacale.

In conclusione, non è stato il contratto degli infermieri né quello degli OSS – come molti volevano o temevano – bensì di tutti i profili ed ex categorie. I contenuti del CCNL sono in talune parti estremamente complessi e c’è forse da chiedersi perché le parti hanno voluto cambiare così tante norme quando era sotto gli occhi di tutti che molte di quelle del 2018 erano ancora in fase di lenta e difficoltosa messa a regime.


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