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Ristori Covid, "stretta di mano" tra Governo e Regioni con l'Accordo chiuso sotto gli auspici del Mef. Toma: «Così recuperiamo nei bilanci parte delle risorse mancate durante la pandemia»

di Red. San.

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«È significativo l’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni riguardante la regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra le Regioni a statuto ordinario e lo Stato sui ristori (art. 111 D.L. 34/2020) erogati dallo Stato per far fronte alle perdite di gettito connesse all’emergenza pandemica. Si conclude così il proficuo lavoro con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che consente alle Regioni di recuperare nei propri bilanci parte delle risorse che sono mancate in questi anni di pandemia per far fronte alle minori entrate». Così Donato Toma, presidente della regione Molise che ha presieduto la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel giorno del via libera alla "stretta di mano" tra Governo e Regioni sui "ristori Covid". «Con questo accordo - ha sottolineato Toma - si definiscono le modalità di regolazione finanziaria per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute a effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni. Le risorse ricevute sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale».
I punti dell'Accordo:
a. le Regioni a statuto ordinario non sono tenute a effettuare riversamenti al bilancio
dello Stato dei ristori ricevuti, salvo quelli previsti dall’articolo 111, comma 2-octies,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
b. lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle
Regioni a statuto ordinario.
2. Le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti
finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 secondo le modalità individuate in sede di
autocoordinamento dalle medesime Regioni e disciplinate dall’accordo del 2 febbraio 2023 "in ordine alle regolazioni finanziarie di chiusura del tavolo ex art. 111, del DL 34/2020" allegato 1.
3. In attuazione del punto 2, le Regioni a statuto ordinario che devono versare i ristori a favore delle altre Regioni si impegnano a stanziare le somme dovute anche con la legge di
assestamento di bilancio 2023 e a procedere al versamento delle risorse entro il 30 settembre 2023 alle Regioni individuate nella tabella di cui all’allegato n. 2, secondo le modalità ivi stabilite.
4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 2 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.


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