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Previdenza: ai nastri di partenza il pensionamento anticipato con "quota 103"

di Claudio Testuzza

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L’Inps con la circolare n. 27 del 10 marzo ha puntualizzato le condizioni del pensionamento anticipato previsto, in via sperimentale, dalla recente legge finanziaria di fine 2022, con la maturazione della così detta “ quota 103 ”.
La pensione anticipata con Quota 103 si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati e prevede almeno 41 anni di contributi e 62 anni di età da maturare entro il 31 dicembre 2023.
La decorrenza della pensione non è immediata, ma vengono applicate tre finestre mobili pari a tre mesi per i dipendenti del privato e sei mesi per i lavoratori pubblici. Specificatamente chi ha già maturato i requisiti nel 2022 avrà la pensione con decorrenza dal prossimo 1° aprile se dipendente privato o dal 1° agosto se dipendente pubblico. Chi matura i requisiti quest’anno ha una finestra di tre mesi se del comparto privato e di sei mesi se del pubblico (e comunque non prima di agosto).
Ricordiamo che i lavoratori che, pur avendo maturato il requisito per la Quota 103, decidono di rimanere in servizio, possono chiedere una somma corrisposta direttamente in busta paga pari alla contribuzione normalmente a carico del lavoratore (9,19%). Viene quindi stabilito un esonero relativo al versamento da parte del datore di lavoro con la finalità di incentivare la prosecuzione dell’attività lavorativa sull’esempio del cosiddetto bonus Maroni.
L’Inps ha aperto la procedura per consentire la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati. Le domande di pensione anticipata flessibile con quota 103 possono essere presentate attraverso i consueti canali previsti dall’istituto.
Il trattamento previdenziali degli aderenti a questo nuovo limite di pensionamento anticipato prevede una sua particolare riduzione. Infatti, l’importo massimo mensile della pensione anticipata in pagamento non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (per il 2023 l’importo è pari a 2.818,65 euro).
Quindi, chi dovesse aver diritto ad un assegno più consistente se lo vedrà decurtato fino al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per il pensionamento di vecchiaia pari a 67 anni. Anche chi opta per Quota 103, come già previsto per gli aderenti a Quota 100 e a Quota 102 incorre, sino al compimento del 67° anno di età, nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente od autonomo, ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui, ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi. Per i lavoratori del pubblico impiego rimane, poi, il meccanismo di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR. I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro (come di regola accade) ma dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 12 mesi dal raggiungimento dall'età per la pensione di vecchiaia: 67 anni; 24 mesi dal raggiungimento del diritto (teorico perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini). Infine chi raggiunge i requisiti (62+41) entro il 31 dicembre 2023 mantiene il diritto a poter andare in pensione in un qualsiasi momento successivo ( ad esempio nel 2024 o nel 2025 ). Il diritto a pensione resta, infatti, cristallizzato.


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