Dal governo

Quel blitz giuridico-contabile nel Dl 51 sul rinvio dei bilanci della sanità calabrese che fa traballare il principio dell'equilibrio economico

di Ettore Jorio *

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24 Esclusivo per Sanità24

Con lo Stato di diritto ci si sente parte essenziale della Nazione, di quella celebrata dal Governo in carica, che però troppo frequentemente viene messa in condizione di rintracciare comportamenti quotidiani istituzionali dimostrativi di negazione delle prerogative fondamentali dello Stato di diritto.
Una tale sensazione la si è arrivata persino a rintracciare nei confronti del prodotto dell’esercizio legislativo, al lordo delle condivisioni formali del Capo dello Stato ovvero della RGS, che lo bollina. Sono divenuti infatti ricorrenti decreti legge ben lontani dalle caratteristiche strutturali costituzionali per il ricorso a essi. Ciò in quanto, adottati dall’Esecutivo in violazione dell’art. 77 della Costituzione per palese difetto della straordinarietà, necessità e urgenza di accesso. Così come promossi dal Mef seppure in aperto contrasto con i più eclatanti principi contabili. Tutto questo è rilevabile anche ad esito dei percorsi di conversione in leggi, laddove si registra persino un approfondimento poco accorto della nomenclatura giuridica chiamata a esercitare il ruolo di supporter tecnici parlamentari. In siffatte occasioni, le integrazioni costituenti leggi ad personam abbandonano.
L’ultima. Tra i tanti provvedimenti - oramai divenuti di comodo politico negli ultimi Governi, disegnati per soddisfare esigenze regionali, che fanno da pendant alle tante "disattenzioni" degli Esecutivi nell’esercitare il potere conferito loro dall’art. 127 ovverosia di impugnare leggi regionali avanti alla Consulta - ve n’è uno che è appena (ieri) divenuto legge dello Stato con il voto di fiducia al Senato.
Due meraviglie in una
Con il Dl 57 del 29 maggio scorso, messo "politicamente" da parte nonostante ancora efficace per mancata scadenza dei termini per convertirlo, erano state fissate (all’art. 1 , comma 1) regole davvero anomale sul piano giuridico-economico. Tanto inadeguate da fare supporre una sua naturale improduttiva scadenza. Così non sarà, dal momento che il suo contenuto è stato pedissequamente riversato nel precedente Dl n. 51 del 10 maggio scorso, forse al fine di far passare inosservato il tentato blitz giuridico-contabile, assolutamente nuovo nell’ordinamento. Il tutto attraverso l’insediamento dell’art. 12 bis (comma 1).
Con esso, si autorizza l’adozione dei bilanci di esercizio del 2022 della sanità calabrese entro il 30 giugno prossimo. Ciò in deroga ai principi legislativi che ne fissano il termine perentorio di approvazione alla fine di aprile di ogni anno.
Fin qui una regola ordinaria elusa a seguito di un intervenuto obbligo straordinario di circolarizzazione del debito verso fornitori pregresso del servizio sanitario regionale della Calabria incerto nella sua entità da decenni, tanto da giustificare sin dal dicembre 2007 un apposito commissariamento di protezione civile, protrattosi sino ad oggi a mente, però, dell’art. 120, comma 2, della Costituzione.
La cosa che stupisce, e non di poco, è invece il rinvio, per alcune aziende sanitarie (in specie quelle di Cosenza e Reggio Calabria), al 31 dicembre 2024 della elaborazione dei bilanci pregressi, afferenti a più esercizi finanziari risalenti anche di qualche anno.
Una opzione, questa, che renderebbe tra l’altro il redigendo bilancio riferito al 2022 assolutamente incerto e non affatto corrispondente a verità e attuabilità contabile, atteso che a esso mancherebbe l’appostazione corretta dei saldi di bilancio di apertura all’1 gennaio 2022. Quelli iniziali esattamente corrispondenti a quelli finali dell’anno precedente (2021), ottenibili solo a seguito della definizione dei bilanci pregressi da perfezionarsi, stante la invenzione legislativa, dopo un anno e mezzo (31 dicembre 2024).
Le regole e i principi non possono essere fatti per essere sfacciatamente elusi
Al di là di una tale, di per sé difforme, applicazione della regola della continuità ordinaria dei bilanci che imporrebbe comunque il divieto di ricostruzione ex post di bilanci pregressi e l’obbligo di appostazione dei dati ad esse annualità relativi a titolo ove mai di componenti straordinarie, attive e passive, nel bilancio più contemporaneo, il decisum legislativo presenta una stranezza che non ha eguali. Ovverosia che la scrittura dei bilancio può oramai perfezionarsi secondo regole fin troppo "elastiche", non affatto garanti della certezza e continuità dei saldi, purché ci sia un legislatore statale disposto a consentirlo attraverso un suo placet espresso. Insomma, attraverso la formulazione di regole à la carte, sulla quali di certo la Consulta, se interessata, direbbe il suo no più secco.
Una tale anomalia divenuta oramai per molti versi regola rende sempre di più il debito pubblico incalcolabile e tra l’altro i risultati economici non corrispondenti a realtà attualizzata in barba all’obbligo dell’equilibrio economico di cui art. 81 della Costituzione.
Stanti così le cose, ci sarà certamente un bel da farsi per la Corte dei conti calabrese nel non condividere le procedure sancite per l’annualità 2022 e successive, la "ricostruzione" delle antecedenti al 2021 compreso nonché la redazione dei bilanci aziendali degli ultimi anni, di quello consolidato della sanità a decorrere dal 2022 e dei relativi rendiconti regionali in sede di parifica.

* Università della Calabria


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