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Contratto comparto sanità: chiarimenti Inps sul Tfr

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

Con la circolare n. 84 del 3 ottobre l’Inps ha chiarito i termini dell’imponibilità contributiva e valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio (Tfs) e del trattamento di fine rapporto (Tfr) alla luce del contratto 2019/2021 dei dipendenti del comparto sanità, a integrazione della precedente circolare n.126 del 4 novembre.
L’articolo 15, comma 3, del Ccnl opera una revisione del sistema di classificazione del personale articolato nelle seguenti cinque aree:
a) Area del personale di supporto;
b) Area degli operatori;
c) Area degli assistenti;
d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari;
e) Area del personale di elevata qualificazione.
All’interno di ciascuna Area il personale viene ripartito nei seguenti ruoli:
sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale.
In tutti i ruoli, contrattualmente previsti ( art. 24 ) sono stati istituti i seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il personale inquadrato nell’area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell’area degli assistenti e nell’area degli operatori.
Il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di posizione assume la denominazione di "Indennità di posizione" (art. 26 del Ccnl).
Il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di funzione assume la denominazione di "Indennità di funzione" (artt. 32 e 33 del Ccnl).
Il Ccnl, in applicazione delle previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha, inoltre, istituito l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, e l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e sociosanitario, espressamente qualificate come "parte del trattamento economico fondamentale".
Per il personale delle Aree di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari sono utili ai fini del Tfs: il trattamento economico costituito da stipendio tabellare, l’indennità di funzione per gli incarichi professionali di base per il personale dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, l’indennità di qualificazione professionale per il personale dell’area degli assistenti, dell’area degli operatori e dell’area del personale di supporto, l’indennità di funzione parte fissa , il differenziale economico di professionalità, il differenziale economico di professionalità, il differenziale economico di professionalità.
Per il personale dell’Area di elevata qualificazione: lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, l’indennità professionale specifica, l’indennità di specificità infermieristica, l’indennità tutela del malato e promozione della salute.
Ai fini Tfr, oltre alle sopra indicate voci retributive, sono utili: gli assegni ad personam; le indennità di funzione - parte fissa e variabile - quale valore complessivo dell’incarico per il personale delle Aree degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari; le indennità di posizione - parte fissa e variabile - quale valore complessivo dell’incarico per il personale dell’Area di elevata qualificazione.
Si precisa che è utile ai fini Tfs-Ips (e conseguentemente ai fini Tfr) il complessivo trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive, di cui alla tabella C del Ccnl Comparto Sanità per il triennio 2016–2018, sottoscritto il 21 maggio 2018.
Con riferimento agli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Ccnl Comparto Sanità per il triennio 2016-2018, si evidenzia, inoltre, che l’articolo 46 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001, tuttora vigente, ai fini del trattamento di fine rapporto, ha ricompreso tra le voci utili
"l’indennità di funzione per posizione organizzativa" e "l’indennità di coordinamento" (art. 46, comma 1, lettere g) e i), del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001).
Si rammenta, poi, che l’articolo 23, comma 2, del Ccnl Comparto Sanità per il triennio 2016-2018, rubricato "Decorrenza e disapplicazioni", ha precisato che:
"In tutti gli articoli dei Ccnl vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del presente capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nel presente articolo". Tale precisazione, come chiarito dall’Aran, ancorché la denominazione degli incarichi sia stata formalmente rivisitata (da "incarichi di posizione organizzativa" a "incarichi di funzione", a loro volta di distinti in "incarichi di organizzazione" e "incarichi professionali"), in linea di continuità con gli incarichi di posizione organizzativa di cui al Ccnl integrativo del 20 settembre 2001, determina l’utilità ai fini Tfr dell’indennità corrisposta in relazione ai nuovi incarichi. Pertanto, con l’attribuzione degli incarichi funzionali contemplati dalla disciplina contrattuale per il triennio 2016-2018, l’indennità di incarico, di cui all’articolo 20 del Ccnl Comparto Sanità per il triennio 2016–2018, è utile ai fini Tfr nella misura integralmente percepita.


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