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Decreto Pnrr-quater/ Le Regioni: definanziamento Piano per 1,2 mld ammissibile solo risarcendo l’art. 20 sull’edilizia sanitaria

di Barbara Gobbi

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24 Esclusivo per Sanità24

“La Conferenza esprime, (...), parere condizionato all’accoglimento delle proposte
emendative prioritarie e chiede, inoltre, l’impegno formale ad individuare le risorse
necessarie anche negli anni successivi; in caso negativo le Regioni valuteranno iniziative
anche giurisdizionali a tutela delle programmazioni già avviate”. Così le Regioni guidate da Massimiliano Fedriga (Lega) passano al setaccio lo schema di conversione in legge del decreto Pnrr-quater (Dl 2 marzo 2024 n. 19) , di cui chiedono la rimodulazione su molteplici fronti, a cominciare dalla sanità. Precisando, per restare su una visione generale del provvedimento che rivede il Pnrr e il Piano nazionale complementare (Pnc), che “si auspica che non si debba più percorrere una modalità elaborativa di decreti legge che trattano materie di competenza regionale, senza alcuna interlocuzione con la Conferenza delle Regioni”.
Ma vediamo da vicino cosa si richiede per l’edilizia sanitaria, di cui le Regioni lamentano da settimane lo “scippo” di 1,2 miliardi , che dovrebbero essere recuperati dalle risorse ex articolo 20 della legge 67 del 1988. Il definanziamento della Missione 6, tra le altre voci, era stato “denunciato” dall’Ufficio parlamentare di bilancio nella sua audizione del 14 marzo scorso e riguarderebbe in particolare il capitolo “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, alleggerito rispettivamente di 510 mln e di 690 milioni dal decreto Pnrr.
Ecco cosa scrivono le Regioni rispetto a questa Missione e all’articolo 1 comma 13 del decreto Pnrr in particolare.
Definanziamento e rimodulazione della Missione 6 “Sanità” del Pnrr.
L’articolo 1, comma 13, prevede, per garantire la realizzazione di tutte le strutture e di tutti gli interventi come inizialmente programmati, che gli interventi non più realizzabili con le risorse Pnrr siano finanziati dalle Regioni con risorse proprie ex “articolo 20 legge 67/88 - edilizia sanitaria” integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, senza prevedere risorse aggiuntive. Vale la pena ricordare che le risorse ex articolo 20 sono destinate ad interventi di edilizia sanitaria che le Regioni hanno già programmato nell’ambito dei plafond per ciascuna disponibili, anche se non risultano ancora formalmente impegnate secondo le regole vigenti, per le quali più volte se ne è chiesta la semplificazione.
La Relazione tecnica al provvedimento indica, inoltre, che “la disposizione … non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a modificare la copertura finanziaria del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” ponendola a valere su risorse nazionali già previste a legislazione vigente”. In realtà, l’invarianza finanziaria della disposizione è solo formale, nei fatti il trasferimento dei progetti dal finanziamento Pnrr determina la riduzione delle risorse ex art. 20 legge 67/88 a disposizione delle Regioni: è necessario, pertanto, il rifinanziamento dei Fondi ex art. 20 legge 67/88”.
Inoltre, aggiungono le Regioni, per quanto riguarda i finanziamenti a carico del Piano nazionale complementare sono stati ridotti i programmi: Salute, ambiente e diversità (-34,70 mln), Verso un ospedale sicuro e sostenibile (-510 mln), Ecosistema innovativo della salute (-132,56 mln).


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