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Corte Ue: sono leciti i divieti per le sigarette al mentolo e le norme sulle «elettroniche»

La nuova direttiva dell’Unione europea sui prodotti del tabacco è valida. E tanto l’ampia standardizzazione dei confezionamenti quanto il futuro divieto delle sigarette al mentolo nella Ue e la specifica regolamentazione delle sigarette elettroniche sono leciti. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia sul caso sollevato dalla Polonia, sostenuta dalla Romania, che ha contestato il divieto delle sigarette al mentolo. In altre due cause la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Tribunale di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto amministrativo) ha chiesto alla Corte se una serie di disposizioni della direttiva sui prodotti del tabacco siano valide.

La nuova direttiva del 2014 sui prodotti del tabacco - riporta l’agenzia di stampa Radiocor Plus - ha lo scopo di agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, e adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dalla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo. Si prevede che dal 20 maggio 2020 il divieto di immettere sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante, la standardizzazione dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco. Inoltre istituisce un regime specifico per le sigarette elettroniche.

Con le sentenze di oggi, la Corte respinge il ricorso della Polonia e conferma la validità delle disposizioni della direttiva. Per quanto riguarda anzitutto il divieto delle sigarette al mentolo, la Corte rileva che i prodotti del tabacco contenenti un aroma presentano caratteristiche obiettive analoghe ed effetti simili sull'iniziazione al consumo di tabacco e sul mantenimento del tabagismo. Per la sua gradevolezza il mentolo rende i prodotti del tabacco piu' desiderabili per i consumatori. Quando la direttiva e' stata adottata, esistevano significative divergenze tra le regolamentazioni degli Stati membri: alcuni prevedevano diversi elenchi di aromi autorizzati o vietati, altri non avevano adottato al cuna regolamentazione specifica. Vietando l'immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante, la direttiva previene la diversità delle regolamentazioni nazionali. Ciò assicura un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani.

Per quanto riguarda la standardizzazione dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, la Corte precisa che gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori disposizioni unicamente per quanto riguarda gli aspetti del confezionamento non armonizzati dalla direttiva. Quanto al divieto di apporre sull'etichettatura delle confezioni unitarie, sull'imballaggio esterno nonché sul prodotto del tabacco in sé di qualunque elemento o caratteristica che possano contribuire a promuovere tali prodotti o a incoraggiare il loro consumo, la Corte ritiene che sia idoneo a tutelare i consumatori. Si tratta di norme proporzionate perché assicurano l'integrità delle avvertenze relative alla salute dopo l'apertura del pacchetto. Per le sigarette elettroniche, le norme prevedono un obbligo per i fabbricanti e gli importatori di notificare alle autorità nazionali eventuali prodotti che intendono immettere sul mercato, specifiche avvertenze, un tenore massimo in nicotina di 20 mg/ml, un obbligo di allegare un foglietto, un divieto particolare della pubblicita' e della sponsorizzazione nonche' obblighi di relazione annuale. La Corte rileva che tali sigarette hanno caratteristiche obiettive diverse da quelle dei prodotti del tabacco per cui, assoggettandole ad un regime giuridico distinto e, peraltro, meno restrittivo rispetto a quello applicabile ai prodotti del tabacco, il legislatore dell'Unione non ha violato il principio di parità di trattamento. Tenuto conto dell'espansione del mercato delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica, le disposizioni nazionali che disciplinano i requisiti cui devono essere conformi tali prodotti sono per loro stessa natura idonei, in assenza di un’armonizzazione a livello dell'Unione, a costituire ostacoli alla libera circolazione delle merci.

La Corte indica anche che, autorizzando gli Stati membri a vietare la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica, imponendo norme comuni agli Stati membri che non la vietano, la direttiva consente agli Stati membri di impedire che le norme di conformità siano eluse. I rischi attuali e potenziali connessi all'utilizzo di sigarette elettroniche hanno indotto il legislatore dell'Unione ad agire in conformita' con le condizioni imposte dal principio di precauzione. Fissando a 20 mg/ml il tenore massimo in nicotina che puo' essere contenuto nel liquido delle sigarette elettroniche, il legislatore non ha agito in modo arbitrario né ha manifestamente ecceduto i limiti di quanto fosse adeguato e necessario per conseguire l’obiettivo della direttiva.


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