Imprese e mercato

Agevolazioni Iva per beni anti Covid

di Alberto Santi

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24 Esclusivo per Sanità24

Agevolazioni Iva per l’acquisto di vaccini e di prodotti destinati a contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 confermate per tutto il 2022. Resta fissa al 5%, invece, l’aliquota dell’imposta dovuta per acquistare gli ulteriori beni necessari al contenimento e alla gestione della pandemia, tra i quali i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, le mascherine chirurgiche, le mascherine FFP2 e FFP3, i termometri, i detergenti disinfettanti per mani, i tamponi per analisi cliniche.
Aliquota zero. La legge di bilancio per lo scorso anno ha recepito la Direttiva (Ue) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, stabilendo alcune misure transitorie applicabili ai vaccini contro il Covid-19 ed ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19. In particolare, la Direttiva permette agli Stati membri di stabilire fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione Iva con diritto a detrazione per le forniture di vaccini per il Covid-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi.
Il nostro legislatore, con l’art. 1, commi 452 e 453, della Legge n. 178/2020 ha fatto proprie queste prescrizioni, disponendo in deroga alla disciplina ordinaria che:
-le cessioni di “strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile”, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse, sono esenti dall’Iva fino al 31 dicembre 2022;
-le cessioni dei “vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini” sono esenti dall’Iva, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
La decisione Ue del 22 dicembre 2021, n. 2313, inoltre, ha esteso sino al 30 giugno 2022 l’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva per l’importazione di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia, già prevista con la decisione Ue n. 491/2020 e più volte rinnovata. L’Agenzia delle Dogane ha specificato che per fruire di questa agevolazione è necessario che le merci siano importate da o per conto di soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:
- organizzazioni statali inclusi enti statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- unità di pronto soccorso;
- altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche approvate dalle autorità competenti.
Aliquota ridotta. Come detto, a partire dall’anno scorso, sono effettuate con applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 5% le cessioni dei beni individuati dall’art. 124 del DL 34/2020, tra cui: i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, le mascherine chirurgiche, le mascherine FFP2 e FFP3, gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici), i termometri, i detergenti disinfettanti per mani, le soluzioni idroalcoliche in litri.
Nella Circolare n. 26/2020 (e in successive risposte a interpello) l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto il regime agevolato anche per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione dei beni suddetti, nonché per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili.
Non è stata prorogata, invece, l’aliquota del 5% per i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina (art. 31-ter del DL n. 73/2021).


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