In parlamento

Dl Rilancio: dalle stabilizzazioni alla gestione della crisi, le novità introdotte dalla legge

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Un'altro ponderoso provvedimento d'urgenza è stato dunque convertito in legge e si aggiunge alle altre leggi urgenti varate dal Governo per rispondere all'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia Covid. Il Senato ha infatti votato la questione di fiducia – come sempre, ormai - posta dal Governo sul testo già approvato dalla Camera il 9 luglio scorso con 159 sì e 121 no. In seconda lettura il Senato non ha potuto intervenire nel merito del provvedimento visti i tempi ristretti che hanno portato il Governo a porre il voto di fiducia sul testo approvato dalla Camera. Nel primo passaggio parlamentare sono state introdotte diverse integrazioni rispetto al testo varato dal Governo a maggio. La legge di conversione del decreto "Rilancio" è dunque la legge 17 luglio 2020, n. 77 ed è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.

Tra le novità introdotte in conversione si rinvengono un'appendice di stabilizzazione per i precari della sanità, il bonus virtuale per l'ECM esteso a tutti gli operatori sanitari, l'introduzione degli psicologi all'interno delle USCA, i nuovi fondi per le borse di studio per i corsi di formazione specifica in medicina generale. Inoltre, l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, un premio fino a 2.000 euro per gli operatori sanitari impegnati in questi mesi per l'emergenza Covid. Viene poi previsto un nuovo aumento dei contratti della specialistica in medicina, risorse per la sanità privata vincolate al lavoro effettivamente svolto da queste strutture nel corso dell'emergenza epidemiologica. E ancora, linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità; remunerazione personale centrali numero unico 112; estensione delle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a operatori sanitari vittime del Covid-19.
Vediamo di seguito le modifiche e le integrazioni apportate al decreto legge in materia di personale.

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)
Vengono confermate tutte le norme sull'assunzione di 9.600 infermieri di famiglia e di 600 assistenti sociali. Con il comma 7-bis, nel rispetto dei limiti di spesa per il personale delle aziende ed enti del S.s.n., si introduce la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti all'ordine, all'interno delle USCA, in numero non superiore a uno psicologo ogni per due unità speciali e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.

Art. 1-bis (Borse di studio per medici)
Con questo emendamento si accantonano, a decorrere dal 2021, 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, per finanziare borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid 19)
Dopo il comma 5 viene inserito un comma 5-bis con il quale, per garantire l'erogazione dei LEA, si fornisce la possibilità di indire procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile. Queste assunzioni sono a tempo indeterminato e possono essere effettuate senza il previo ricorso alla mobilità volontaria preconcorsuale ma anche a quella per esuberi. Nella norma si fa riferimento espresso ai limiti di spesa stabiliti dall'art. 11 della legge 60/2019 (decreto Calabria). Contrariamente a quanto precisato in altre recenti occasioni non si fa cenno ai Piani del fabbisogno di personale. Molto particolare è la previsione di valorizzare – senza peraltro dire come - le esperienze fatte come lavoratori somministrati, categoria che era stata esplicitamente esclusa dalle stabilizzazioni ex art. 20 del d.lgs. 75/2917. La norma introdotta in conversione è molto sospetta e "strana", a cominciare dall'assunto iniziale "al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza", visto che nelle categorie indicate nel comma 5-bis non è ricompreso alcun profilo sanitario. Desta comunque qualche perplessità la previsione di assumere ausiliari specializzati, scelta che fa tornare le strategie assunzionali aziendali indietro di venti anni.
Nel comma 6 vengono fatte alcune modifiche. Dopo una incomprensibile sostituzione del tutto formalistica della definizione del CCNL del comparto, si prevede di riconoscere al personale impegnato sul fronte Covid – tutto, non solo quello sanitario - un premio a carico delle Regioni di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Questo andrà a valere sulle risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti. Riguardo al fatto che il premio sia soggetto ad imposte e contributi ho già espresso più volte tutta la mia contrarietà. Questa norma sui premi è alla terza stesura a riprova della difficoltà di trovare soluzioni definitive.
Con il nuovo comma 6-bis si autorizza inoltre una spesa di 2 milioni di euro per il 2020 al fine di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle Centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Appare molto difficile calcolare quanti siano i destinatari dell'investimento ma, a caldo, sembra che 130.000 ore di lavoro straordinario siano forse sovrastimate.

Art. 3 (Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
Gli incarichi di lavoro per gli specializzandi dell'ultimo e penultimo anno - previsti dal cosiddetto decreto Cura Italia - avranno una durata di 6 mesi, prorogabile in ragione dello stato di emergenza fino a 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Queste le disposizioni della norma già presenti nel DL 34: la conversione in legge ha spostato le parole "per la durata di sei mesi", lasciando inalterato il contenuto sostanziale.
Art. 3-bis (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi)
Si apre alla possibilità anche per gli specializzandi di odontoiatria, biologia, chimica, farmacia, fisica e psicologia - già prevista per medici e veterinari - di essere ammessi alla procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati in graduatoria separata.

Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale)
Si prevede che il requisito di almeno 3 anni di contratto anche non continuativi negli ultimi 8 anni per accedere alle procedure concorsuali riservate (non alla stabilizzazione) debba essere posseduto al 31 dicembre 2020: in questo modo potranno essere compresi – anche se parzialmente - anche quei soggetti che sono stati in prima linea durante l'emergenza Covid, anche se con contratti di lavoro flessibile. Coerentemente viene soppresso l'ultimo periodo del comma 11-bis dell'art. 20 del decreto richiamato nella rubrica. Lo spostamento del termine finale per il possesso dell'anzianità, in ogni caso, era già stato effettuato dalla data del 31 dicembre 2017 a quella del 31 dicembre 2019 per i soli sanitari (comma 11-bis il cui ultimo periodo è stato soppresso proprio con la norma in commento).

Art. 5 (Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi)
Viene autorizzata una ulteriore spesa ma a partire solo dal 2022 oltre a quella di € 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di € 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare 4.200 ulteriori contratti di formazione specialistica.

Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
Si estende a tutti i professionisti sanitari il bonus grazie al quale si intendono già maturati di un terzo i crediti ECM del triennio 2020-2022. La disposizione corregge e sana una norma inserita all'ultimo momento nella conversione del decreto Scuola. Si tratta del comma 2-ter dell'art. 6 del DL 22/2020, convertito con modificazioni nelle legge 41/2020 che, forse, era il caso di abrogare. Nella norma erano contenuti ben 4 errori plateali (destinatari, amministrazioni di riferimento, condizioni di operatività, riferimento ai crediti 2020). Ora la disposizione è senz'altro più lineare e resta soltanto da interpretare la locuzione "che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza" che dovrebbe intendersi che il riconoscimento non vale per tutti coloro che da marzo non hanno svolto servizio effettivo.

Art.10 (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
Il Fondo di solidarietà per i famigliari di vittime del Covid 19 - che riguardava a marzo solo medici e infermieri - viene esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie nonchè agli Assistenti sociali e agli Operatori socio-sanitari. Vista la giusta modifica alla norma originaria, resta un mistero il motivo per cui i famigliari di un ingegnere clinico morto per aver contratto il virus mentre istallava ventilatori non debbano poter accedere al fondo.
Art. 16-bis (Estensione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da Covid-19)
L'applicazione delle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, viene estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio. E' l'ennesima norma giusta nelle intenzioni ma scritta malissimo: chi sono gli "operatori sanitari" ? E che necessità c'era di fare un elenco se poi ci si riferisce genericamente "ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati ….." ? Tra l'altro, i destinatari sono diversi da quelli indicati nel precedente art. 10 che tratta un aspetto del tutto simile. La disposizione implica che il coniuge e i figli superstiti, i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, potranno godere del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Art. 18 (Utilizzo delle donazioni)
La modifica al decreto 18/2020 intende superare ogni eventuale incertezza interpretativa riguardo l'utilizzo da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, previsti dal citato articolo 99 e intestati appunto al Dipartimento della protezione civile "dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus Covid-19", al fine di far fronte alle spese sostenute dal Commissario straordinario. Per l'ennesima volta non viene presa in considerazione la questione delle donazioni dirette alle aziende sanitarie che per poter essere rese esigibili e utilizzate per il personale necessitano di una deroga al vincolo posto dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017.
Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)
Si modifica quanto previsto dal Decreto Cura Italia in materia di specifici congedi, per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 agosto 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. La norma parla solo di dipendenti privati ma in virtù dell'estensione di cui all'art. 25, comma 1 della legge 27/2020 l'aumento del congedo riguarda anche i lavoratori pubblici.

Art. 81 (Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
Chiarito che la norma cui fa riferimento la rubrica (colpevolmente inesatta) è il decreto Cura Italia, viene soppresso il primo comma – con il conseguente trascinamento anche del comma 2 – dell'art. 103 della legge 27/2020 di conversione del decreto Cura Italia. Dunque "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi" torna tutto normale. Nulla viene detto, invece, rispetto ai termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche che erano stati sospesi fino alla data del 15 aprile 2020 cioè alla medesima data dei termini trattati nella odierna soppressione.


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