Lavoro e professione

Limiti più flessibili sugli incarichi ai pensionati

di Gianluca Bertagna

Il dipartimento della Funzione pubblica torna sulla possibilità di affidare incarichi ai dipendenti cessati dal servizio per pensionamento. La circolare 4/2015prende in esame l'articolo 5, comma 9 del Dl 95/2015 , dopo che la Riforma Madia ha introdotto alcune novità sull'argomento.

Le nuove regole. Nello specifico, il legislatore ha voluto differenziare alcuni aspetti con riferimento alla durata degli incarichi. Poiché diverse amministrazioni si sono rivolte alla Funzione pubblica per avere chiarimenti, il ministro Madia ha siglato un documento contenente le istruzioni operative. Innanzitutto, va ricordato che, la norma in esame, modificata dall'articolo 17, comma 3 della legge 124/2015, vieta a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti inseriti nel conto economico consolidato di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Fermo restando che rimangono possibili gli incarichi gratuiti, una delle principali novità è la rimozione del limite annuale e del divieto di proroga o di rinnovo per queste tipologie di incarichi.

La transizione. Potrebbero già essere in corso degli incarichi, affidati prima del 28 agosto 2015; in questo caso, la Funzione pubblica, precisa che gli stessi avranno la naturale scadenza prevista in origine ma le amministrazioni potranno, anche prima, revocarli e conferirli nuovamente per una durata superiore. La rimanente sezione del disposto normativo, prevede che è vietato conferire ai medesimi soggetti in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche, ma anche degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, però, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Gli over 65. Gli incarichi dirigenziali non possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni di età come già previsto peraltro dall'articolo 33, comma 3 del Dl 223/2006. Rimane però ferma la possibilità di affidare incarichi dirigenziali in base all'articolo 19, comma 6 del Dlgs 165/2001 a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto i 65 anni di età. Per quanto riguarda gli enti locali, il divieto si estende, comunque, anche all'articolo 90 del Dlgs 267/2000 nell'ambito delle attività degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.

Che cosa si può fare. La circolare 4/2015, ricorda, infine, quali sono gli incarichi ancora possibili in aggiunta a quanto già previsto nella circolare 6/2014. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per quelli dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica. Sono inoltre possibili gli incarichi di direttore museale, del coro e del corpo di ballo, di insegnamento di alta qualificazione di cui alla legge 240/2010, le nomine dei componenti di organi o collegi di garanzia, gli incarichi in organi consultivi, come nelle istituzioni scolastiche.


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