Lavoro e professione

Chirurgia estetica esente da Iva solo se "curativa"

di Alberto Santi

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24 Esclusivo per Sanità24

Gli interventi di chirurgia estetica, ancorché eseguiti da un medico, sono esenti da Iva solo se le operazioni hanno finalità di diagnosi, cura e riabilitazione della persona. Lo ha ribadito il ministero dell'Economia e delle Finanze, nella risposta all’interrogazione n. 3-03094 del 10 marzo 2022 in Commissione Finanze al Senato, confermando l’orientamento già fatto proprio dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia europea.
La richiesta di chiarimenti era stata avanzata dalle principali associazioni italiane rappresentative dei medici estetici per ottenere "un intervento dell’amministrazione finanziaria volto a stabilire, in maniera univoca e definitiva, l’esenzione da Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 agli interventi di medicina estetica resi da esercenti la professione sanitaria di medico".
Secondo quanto stabilito dalla norma richiamata, che recepisce sul punto quella europea di riferimento, tuttavia, sono esenti dall’imposta le prestazioni "sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie".
Tale regime di favore si applica anche alle prestazioni di chirurgia estetica, ma solo se “ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona”. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle entrate con la propria Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E. Di converso, se la finalità della prestazione è unicamente cosmetica, benché resa da un medico chirurgo regolarmente iscritto all’albo professionale, trova applicazione il regime ordinario si soggezione all’imposta.
D’altro canto, come detto, già la Corte di Cassazione con la sentenza 13 ottobre 2021, n. 27947, aveva precisato che le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico possono rientrare nella definizione di cure mediche e prestazioni alla persona esenti da Iva solo se realizzate per trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiano bisogno di un intervento estetico.
Analogamente, la Corte di Giustizia europea, con la sentenza 21marzo 2013, causa C-91/12 aveva puntualizzato che "le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico".


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