Lavoro e professione

Selezione dei primari, i nuovi criteri ignorati dalle aziende sanitarie

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Come ho segnalato nell’articolo pubblicato il 22 agosto scorso , le regole per le selezioni per la direzione delle strutture complesse sono cambiate a seguito della pubblicazione della legge 118/2022, la legge Concorrenza 2021. Le selezioni, che diventano a tutti gli effetti concorsi, subiscono innovazioni fondamentali riguardo la composizione della commissione e, soprattutto, sul vincolo che ha ora il Direttore generale nel conferire l’incarico al candidato con il punteggio più alto. Le modifiche sono epocali e hanno la dichiarata finalità di rendere più trasparenti e imparziali le selezioni. La legge 118 è entrata in vigore il 27 agosto, dopo i rituali 15 giorni di vacatio legis dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022, n. 188. Viste le dirompenti novità, mi aspettavo che nelle ultime Gazzette anteriori al 27 agosto la sezione concorsi fosse piena di bandi, nella convinzione che molte aziende sanitarie avessero accelerato i tempi per garantirsi un espletamento della selezione con le vecchie regole. Invece sulle ultime due Gazzette del 23 e del 26 agosto – la IV serie - speciale concorsi ed esami viene pubblicata due volte alla settimana, di solito il martedì e il giovedì - troviamo, rispettivamente, 4 bandi e 1 bando di selezione per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa sanitaria. Al contrario, sulle GU successive al 27 agosto si rilevano molti bandi: 4 sulla n. 69 del 30 agosto, 5 sulla n. 70 del 2 settembre, 12 in quella n. 71 del 6 settembre e 6 sulla GU n. 72 del 9 settembre; e in taluni bandi sono previste più selezioni, fino anche a sette.
In tutti i bandi la caratteristica è che nessuno – ripeto, nessuno – fa riferimento alle nuove norme introdotte dalla legge 118/2022. I contenuti dei bandi variano da citare esplicitamente le precedenti norme riguardo la composizione della commissione a non dire nulla, sottintendendo che al momento della nomina della commissione potrebbero anche essere applicate le regole attuali. Ma in questi casi, la prova del nove dell’assoluto silenzio sulla legge 118 è che nei paragrafi dedicati al conferimento dell’incarico si legge sempre che "qualora il Direttore Generale intenda conferire l’incarico a uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale": cioè esattamente quello che non è più possibile fare. Le ragioni di questo disallineamento possono essere diverse. Plausibilmente la prima ragione è che gli uffici non si sono accorti dell’entrata in vigore della legge, forse anche in considerazione delle ferie del mese di agosto. La seconda potrebbe addirittura costituire una sorta di "far finta di nulla" e andare avanti con le vecchie norme. È anche ipotizzabile che molte aziende abbiano ritenuto che la data certa per fissare la disciplina applicabile fosse quella della propria delibera di indizione, considerati anche i tempi per l’invio alla redazione della GU; ma non è così. La delibera di indizione è una manifestazione di volontà dell’azienda che ha una valenza interna ma ai fini della comunicazione erga omnes e della offerta al pubblico non ha ancora la necessaria efficacia. Gli effetti giuridici di un bando di concorso decorrono sempre dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, dalla quale ad esempio decorrono i 30 giorni per la presentazione delle domande. Per cui la deadline per la nuova normativa è la data di pubblicazione per estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale. Tra l’altro e a prescindere da quanto detto finora, al momento della nomina della commissione come si fa a eludere quello che i bandi stessi dicono cioè che "sarà costituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del D.Lgs. n. 502/1992 come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito con L. n.189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali di cui ….": la precisazione "e s.m.i." si riferisce evidentemente all’art. 21 della legge 118/2022 e nel prosieguo della procedura selettiva tale circostanza non può essere ignorata.
Credo francamente che innestare una diatriba interpretativa su di una diversa decorrenza delle nuove norme generi solo rischi e polemiche perché è di tutta evidenza che qualsiasi candidato non vincitore della selezione avrà un formidabile assist per impugnare i risultati finali ed è verosimile che il Tar – la giurisdizione, infatti, torna a essere del Giudice amministrativo – possa dare ragione al ricorrente. Perché, dunque, farsi del male e rischiare di perdere mesi e mesi per avere in servizio i nuovi "primari"?


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