Lavoro e professione

Contratti 2022-2024/ Rinnovi: 10 priorità, 13 questioni annose e 2 macigni su cui intervenire

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

La nuova stagione contrattuale sembra proprio che inizierà con la Sanità, come da dichiarazioni del Governo. Si tratta del triennio 2022/2024 che, già ad oggi, è a 10 mesi dalla sua scadenza. Le risorse finanziarie sono state stanziate, la volontà politica è stata ripetutamente manifestata, la precedenza, come promesso, questa volta dovrebbe essere per la Sanità, è stata diramata la cosiddetta direttiva-madre della Funzione pubblica: manca, in pratica, solo lo specifico Atto di indirizzo del Comitato di settore Regioni/Sanità. Dalla direttiva-madre si ricavano ben poche indicazioni specifiche per la Sanità perché, come al solito, il target di riferimento sono sostanzialmente le amministrazioni centrali; per un esame più approfondito del documento, si rinvia all’articolo pubblicato il 25 gennaio scorso piattaforma di Smart24 Lavoro pubblico del Sole 24 ore. A proposito delle risorse, l’Atto di indirizzo del ministro Zangrillo si occupa solo delle amministrazioni centrali e, riguardo all’intero settore pubblico, per il 2025 vengono indicati 9.950 mln, importo del tutto indistinto e difficile da contestualizzare.
Per la Sanità si dovrebbero avere 2.400 mln, ma la cifra ricomprende i tre contratti della dipendenza e tutte le convenzioni.
Il rinnovo riguarda poco più di mezzo milione di lavoratori e sarà negoziato dalle stesse sei sigle che hanno firmato il Ccnl del 2 novembre 2022. Infatti, la rilevazione della rappresentatività effettuata dall’Aran non ha generato modifiche all’assetto del tavolo negoziale e, per la parte pubblica, ci sarà il presidente Antonio Naddeo, confermato per un quadriennio nel settembre scorso. Il carattere provvisorio dell’accertamento di cui trattasi deriva dalla circostanza che non è stato ancora stipulato il Ccnq di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2022-2024, la cui Preintesa è stata siglata il 9 gennaio 2024 ma, alla data odierna, non è stato firmato in via definitiva. Riguardo alla maggiore rappresentatività, si diceva che le sei sigle sono – o meglio dovrebbero essere - le medesime dell’ultimo contratto e dal sito dell’Agenzia negoziale si possono ricavare alcuni dati piuttosto singolari: oltre che essere le stesse sei è rimasta uguale anche la “classifica” delle percentuali e solo per due sigle si è riscontrato un lieve scostamento; ma la cosa più curiosa è che le organizzazioni sindacali censite nel comparto Sanità sono 120 e quelle che hanno una sola delega sono addirittura 19, come dire che non hanno trovato nemmeno un collega o un parente da iscrivere al sindacato.
Le piattaforme sindacali in attesa dell’Atto di indirizzo. In attesa di poter leggere l’Atto di indirizzo del Comitato di settore, si può provare ad intravedere i contenuti delle piattaforme sindacali. Non risulta ancora nulla di ufficiale ma esiste un documento unitario delle sigle confederali che offre alcuni spunti di riflessione. Il documento è titolato “Linee guida della Piattaforma unitaria”, risale a un paio di mesi fa e consta di due paginette che non sono propriamente una piattaforma contrattuale. Per la presentazione delle piattaforme sindacali non esiste una proceduralizzazione come per gli atti e i documenti propedeutici al negoziato riservati alla parte pubblica ed è del tutto logico, in quanto la legge non potrebbe imporre ad associazioni di fatto – quali sono i sindacati – il rispetto di tempi e modi che sono lasciati alla loro autonomia decisionale e organizzativa. Anzi, in realtà non è nemmeno scritto da alcuna parte che per l’inizio del negoziato nazionale si debbano presentare “piattaforme”. Non è codificata neanche la forma stessa della piattaforma, se cioè debba essere per punti o concetti generali ovvero un vero e proprio articolato. Tuttavia, per prassi consolidata, in passato era la controparte sindacale a presentare per prima le piattaforme – unitarie o per singola sigla – ed esse precedevano l’Atto di indirizzo del Comitato di settore. Vedremo se al documento di cui si parla seguiranno piattaforme più rituali e se saranno precedenti alle direttive regionali; e, naturalmente, le proposte degli altri tre sindacati ammessi alla trattativa. Si diceva dei contenuti del documento che risultano piuttosto eterogenei. Infatti si possono enucleare una decina di tematiche prettamente contrattuali ma sono presenti anche una dozzina di questioni che il Ccnl non potrà mai trattare in quanto tutte coperte da riserva di legge.
È credibile che questo documento abbia una portata più vasta di una piattaforma e lo stesso richiamo a interventi normativi può essere considerato il necessario supporto rispetto alle specifiche rivendicazioni di matrice contrattuale. Tra queste ultime si rilevano le seguenti richieste:
1.“abbassare i carichi di lavoro”;
2.“isolare la spesa indennitaria e per lo straordinario”; in pratica il ritorno ai tre fondi storici, come peraltro avviene tuttora per la dirigenza sanitaria;
3.“diminuire il periodo necessario per la maturazione dei Dep portandoli a due anni” e il superamento del limite massimo di Dep conseguibili; richieste assolutamente lecite e coerenti ma mi chiedo, a questo punto, perché non eliminare un sistema che rasenta la bizzarria e tornare agli automatismi di classi e scatti;
4.“la definizione di un range maggiore per gli incarichi di base” dell’Area IV; richiesta puramente economica;
5.“la creazione di un incarico di funzione amministrativa”; richiesta singolare, tutta da approfondire perché il vigente contratto di fatto lo prevede già;
6.“finanziamento dedicato all’accessorio all’area delle elevate qualificazioni”; sarà anche giusto, ma la Area EQ ha ben altri problemi;
7.“misure di sostegno psicologico a carico delle aziende”, connesse al fenomeno delle violenze sui sanitari; forse questa è una problematica di dubbia competenza contrattuale;
8.“buono pasto anche per il personale turnista” con contestuale rivalutazione del valore; argomento delicatissimo che il Ccnl difficilmente potrà eludere alla luce delle sentenze della Cassazione che hanno sancito il diritto dei turnisti;
9.“soluzione dei problemi abitativi per i lavoratori fuori sede”: impegno certamente importante e strategico ma ricordo che è ancora vigente l’art. 27, comma 4, del Ccnl del 20.9.2001 dove si prevede “l’uso di alloggi di servizio” con oneri a carico dell’azienda, per cui il problema - ieri e ancora oggi - è la copertura finanziaria dell’operazione;
10.“riformulare l’articolo del Tfr, al fine di adeguare l’individuazione della base imponibile”.
Alcuni dei punti che precedono (6 e 8 e, in un contesto più ampio, 7, 9 e 10) sono onerosi e soprattutto quello sul buono pasto rischia di assorbire una consistente parte delle risorse finanziarie destinate al rinnovo; ma è ineludibile la regolamentazione della questione, anche per non abbandonare a sé stesse le aziende in sede di contenzioso.
Le questioni annose su cui intervenire. A latere e a sostegno di queste politiche contrattuali il legislatore, secondo il documento, deve intervenire su questioni annose e, a volte, di portata biblica, quali:
a.tassazione agevolata sulla contrattazione di secondo livello;
b.agevolazioni fiscali sul welfare contrattuale;
c.proroga della legge Madia sulle stabilizzazioni;
d.scorrimento di tutte le graduatorie;
e.riforma delle procedure concorsuali;
f.contrasto ai processi di esternalizzazione;
g.problema dell’illegittimo differimento del Tfr/Tfs;
h.vanno tolti definitivamente i tetti e i vincoli finanziari (art. 23, comma 2, del decreto 75/2017 e art. 2, comma 71, della legge 191/2009);
i.rifinanziamento e incremento delle risorse dello 0,55% del MS per l’ordinamento;
j.proroga della norma transitoria sulle progressioni tra le aree;
k.istituzione dell’indennità di esclusività, anche come risarcimento per l’ingiusto pagamento dell’iscrizione agli ordini;
l.possibilità di esercizio della libera professione;
m.finanziamento adeguato per assicurare i piani formativi.
I due macigni che incombono sulla trattativa. Questo è in sostanza lo scenario nel quale credibilmente agirà la trattativa. Ma su di essa sono immanenti due macigni che, seppure non direttamente collegati al rinnovo, è certo che lo condizioneranno. Si tratta delle due recenti pronunce sulla monetizzazione ferie e sul “recupero” della Ria del 1991/1993: Corte di giustizia UE, sentenza del 18.1.2024 sulla monetizzazione delle ferie e Corte Costituzionale, sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 sulla illegittimità del congelamento della RIA. La prima ha certamente attinenza alle clausole contrattuali mentre la seconda non è di competenza dell’odierno tavolo negoziale essendo rivolta ad una vicenda di più di 30 anni fa quando vennero soppressi gli automatismi stipendiali e il rapporto di lavoro era ancora in regime di diritto pubblico. Ma entrambe peseranno eccome sul quadro finanziario complessivo del costo del lavoro in Sanità.
Non va infine sottovalutata la circostanza che nella primavera del 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Rsu e, come è sempre avvenuto, la tornata elettorale a ridosso di un Ccnl costituisce una variabile indipendente per le scelte negoziali e addirittura per una eventuale mancata firma del contratto.
Come integrare i contratti vigenti. Mi permetto, in conclusione, di suggerire alcuni interventi di modifica o di integrazione rispetto ai vigenti contratti. Innanzitutto credo sia indispensabile disciplinare una volta per tutte l’istituto “fantasma” delle prestazioni aggiuntive perché vengono sempre citate ma non esiste una norma che le regolamenti in modo compiuto. In relazione alle ferie, non può più essere consentito di leggere in un contratto collettivo, relativamente alla possibilità di monetizzazione, le parole “nei limiti delle vigenti ….. disposizioni applicative”, sia perché esse semplicemente non esistono, sia perché tutta la materia è oggi travolta dalla sentenza della Cgue. L’istituto dell’interim va previsto quantomeno per gli incarichi di funzione organizzativa, laddove è forse più necessario rispetto all’Area EQ. Da ultimo, il nuovo Ccnl dovrebbe resettare la norma sul patrocinio legale perché quella vigente è praticamente illeggibile, oltre ad essere disallineata rispetto agli altri due contratti collettivi. Sarebbe, inoltre, quanto mai utile un testo unico - sollecitato anche dalla direttiva Zangrillo - con il quale effettuare una manutenzione di tutte le improprietà o termini superati presenti nei contratti pregressi.


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