Lavoro e professione
Previdenza/ L’Inps chiarisce le condizioni delle pensioni anticipate ma lascia nel limbo Opzione donna
di Claudio Testuzza
24 Esclusivo per Sanità24
Chi ha in programma, dopo aver raggiunto la pensione, di riprendere il lavoro in azienda o di dedicarsi a un’attività di consulenza oppure mettere su una piccola azienda è spesso travagliato da un interrogativo: posso farlo e continuare a prendere la pensione?
La risposta non è univoca perché dipende dal tipo di trattamento pensionistico conseguito, ma in linea generale la risposta è positiva. Con l’entrata in vigore del decreto legge 112/2008 attualmente non c’è alcun più alcun limite al cumulo dei redditi con la pensione di vecchiaia, con la pensione di anzianità oppure con la pensione anticipata. Dal 1° gennaio 2009 i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono interamente cumulabili con la pensione di vecchiaia, con la pensione anticipata e con la ex pensione di anzianità erogate con il sistema misto o retributivo. Cioè per gli assicurati in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. Per quanto riguarda le prestazioni maturate in base al sistema contributivo, cioè per coloro che sono entrati nel mondo del lavoro successivamente al 31 dicembre 1995 (contributivo puro), il cumulo della pensione con i redditi da lavoro è possibile a condizione che risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 1) siano stati compiuti almeno 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo; 2) ci siano almeno 40 anni di contribuzione; 3) ci siano almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età (cfr: articolo 19 del DL 112/08; Circolare Inps 108/2008 ).
Il reddito dal lavoro – da dipendente o autonomo, non importa – non può essere cumulato con la pensione anticipata flessibile. È bene ricordare, infatti, che accedere alla pensione con Quota 100, 102 e 103, preclude, a priori, la possibilità di cumulare l’assegno previdenziale con il lavoro. Almeno fino alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. In questo caso gli interessati sono tenuti a dichiarare all’Inps eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione. La disposizione viene comunicata ai pensionati nel momento in cui viene liquidata la pensione
A fare il punto della situazione ci ha pensato l’Inps, attraverso un comunicato diffuso il 30 gennaio 2024. L’Inps ha spiegato che la non cumulabilità dei redditi da lavoro con la pensione anticipata è prevista a partire dal primo giorno nel quale scatta il trattamento previdenziale e dura finché si maturino i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.
La normativa in vigore prevede che non siano cumulabili i redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo. Vi è un’unica eccezione a questa regola generale ed è costituita dalla possibilità di cumulare i redditi da lavoro autonomo occasionale. Non devono, però, superare il limite massimo di 5.000 euro lordi l’anno. Con le circolare Inps 29 gennaio 2019, n. 11 e circolare Inps 9 agosto 2019, n. 117, l’Inps ha chiarito che nel calcolo della soglia dei 5.000 euro devono essere considerati tutti i redditi annuali che vengono generati da lavoro autonomo occasionale.
Vi rientrano anche quelli che siano ricondotti all’attività volta nel corso degli ultimi mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione. L’istituto, inoltre, ha colto l’occasione per ricordare quale sia la normativa attualmente vigente sulla pensione anticipata flessibile ed ha ricordato che il mancato rispetto delle disposizioni di legge porta alla sospensione dell’assegno previdenziale. Ma, soprattutto, determina il recupero dell’ eventuali mensilità che sono state erogate senza che il beneficiario ne avesse diritto.
Il cumulo dei redditi da lavoro con l’Opzione donna
Resta nel dubbio l’opzione donna. Nella fretta di scrivere la norma il legislatore ha, infatti, dimenticato di stabilire cosa accade, in materia di cumulo tra lavoro e pensione, per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo, le quali, com’è noto, potevano conseguire il trattamento con 58 anni di età e 35 di contributi. Quindi con requisiti inferiori a quelli sopra indicati. Se si utilizzasse una lettura rigida della normativa, porterebbe a concludere che le lavoratrici in questione non possano cumulare la pensione con reddito da lavoro. Tuttavia si deve precisare che le pensioni liquidate con le regole del regime sperimentale non sono una pensione conseguita nel regime contributivo puro (secondo quanto previsto dalla Riforma Dini del 1995), motivo per cui una lettura logico-sistematica della norma dove far propendere comunque per la cumulabilità con gli altri redditi da lavoro dipendente e autonomo.
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