Sentenze

Consulta: ingiustificata la supertassa sull’e-cig: «svapare» non intacca la salute

di L.Va.

La supertassa sulle sigarette elettroniche che vale il 58,5% del prezzo al pubblic o è incostituzionale perché ingiustificata: svapare non equivale a fumare e dunque, non viene intaccata la sfera della salute. Per questo il disincentivo del super prezzo non è giustificabile.

Lo dice a chiare lettere la Consulta con la sentenza n. 82 depositata oggi, secondo cui appunto le tasse sulle sigarette trovano giustificazione «nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute», ma «tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti “altre sostanze” diverse dalla nicotina».

E dunque, le supertasse sulle sigarette sono giustificate perché devono dissuadere i cittadini ad acquistare un prodotto «riconosciuto come gravemente nocivo per la salute» e dunque potenzialmente oneroso (come nei fatti è) per la Sanità italiana.

Ma questo presupposto “educativo”: «non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti altre sostanze» diverse dalla nicotina. La tassa censurata, introdotta nel 2013 dal Governo Letta da cui si stimava un introito di 117 milioni annui, ha invece contribuito alla chiusura di molti negozi specializzati , che avevano avuto un boom nei mesi precedenti all’introduzione dell’obolo.

«Anche in materia tributaria - avverte la Corte - il principio della discrezionalità e dell'insindacabilità delle opzioni legislative incontra il limite della manifesta irragionevolezza». Limite in questo caso varcato, perché la Corte ha ritenuto contrario all'articolo 3 della Costituzione e del tutto irragionevole, l'estensione, operata dalla disposizione censurata, del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco.


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