Sentenze

Tumori alla mammella, via libera al riordino della rete oncologica con le "Breast Unit"

di Pietro Verna

S
24 Esclusivo per Sanità24

E' incensurabile il decreto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Calabria del 24 aprile 2018 n. 87 che concentra la rete oncologica regionale presso quattro Breast Unit (le Aziende Ospedaliere Hub di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e l'Azienda Universitaria Mater Domini di Catanzaro) e che vieta a tutte le altre strutture sanitarie presenti in Regione che non raggiungano il volume di 135 interventi all'anno di effettuare interventi chirurgici per tumore della mammella. Ciò alla luce del decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", nonché delle "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia", approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2014, in cui si specifica la necessità di presa in carico multidisciplinare delle pazienti affette da neoplasia mammaria attraverso le unità mammarie interdisciplinari (Breast Unit), ossia di un organismo che « dovrà assumere il ruolo non soltanto di centro di coordinamento […] ma anche di struttura deputata alla prevenzione, alla mappatura dei rischi di natura genetica e familiare alla diagnosi e terapia oncologica e palliativa, oltre che di centro di riabilitazione»

Lo ha stabilito il Tar Calabria, con la sentenza 30 aprile 2021, n. 892, che ha respinto il ricorso proposto da struttura ospedaliera privata contro il decreto commissariale, secondo cui il decreto sarebbe stato illogico e in contrasto con l'interesse pubblico (« [vietare] di operare sia agli Ospedali pubblici [che] alle strutture già accreditate per interventi chirurgici sulla mammella […] conduce all'irragionevole risultato per cui solo quattro strutture possono operare su un territorio che, per popolazione, ne richiederebbe almeno il doppio […], con conseguente migrazione delle pazienti al di fuori della Regione»), avrebbe violato il diritto alla libera scelta del trattamento sanitario/luogo di cura ed avrebbe leso il diritto di libera iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione.
Argomentazioni che non hanno persuaso il Collegio. E' prevalsa invece la motivazione resa dal commissario ad acta a sostegno del decreto («la creazione della rete delle Breast Unit [assicura] la multidisciplinarietà e la presa in carico completa ed integrata della paziente [ed evita] la frammentazione delle attività di chirurgia alla mammella in un numero eccessivo di strutture che non raggiungono adeguati standard»). Da qui l'affermazione da parte del Tar dei seguenti principi:
- la creazione delle Breast Unit, destinate a coprire, in via esclusiva, il territorio regionale «appare coerente con la necessità di evitare la mobilità passiva» ed è «conforme» alla suindicata disciplina;
- il diritto di scegliere liberamente il medico e il luogo di cura, riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione, può essere sacrificato quando ciò «risulti necessitato dall'esigenza di preservare altri beni di rango costituzionale, quale ad esempio un'efficiente ed efficace organizzazione del sistema sanitario» (Corte costituzionale, sentenza 26 ottobre 2016 n.236);
- nel conflitto la libertà economica il diritto alla salute è il primo a dover essere sacrificato, sicché «risulta del tutto ragionevole, nel giudizio di bilanciamento operato dal commissario ad acta, la soccombenza del diritto allo svolgimento della libera attività di impresa».


© RIPRODUZIONE RISERVATA