Sentenze

Dirigenza dei servizio psichiatrico, il Consiglio di Stato esclude gli psicologi

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

I compiti del direttore del servizio psichiatrico non possono essere svolti dallo psicologo, trattandosi di incarico che richiede competenze professionali di carattere prevalentemente medico: dalla conoscenza delle novità scientifiche di settore alla utilizzazione di farmaci, dispositivi medici e materiali sanitari , dalla gestione di percorsi diagnostici all’adozione di procedure in grado di minimizzare il rischio clinico.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 3 dicembre 2021, n. 8046 con cui ha ritenuto «immune da vizi» la scelta operata dalla Asl Frosinone di ammettere alla selezione, per la copertura del posto di direttore dell’Unità Operativa Complessa- Uoc relativa al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) Frosinone Alatri, il solo personale medico titolare della specializzazione in psichiatria.
Esattamente il contrario di quanto affermato dal Tar Lazio- Latina con la sentenza n. 39 del 2019: «è irragionevole riservare ai soli medici psichiatri l’accesso alla dirigenza [delle] Unità funzionali complesse ed escludere da essa gli psicologi sia perché la professionalità di questi ultimi resta implicata dall’esercizio dei compiti attribuiti al dipartimento di salute mentale, sia perché le funzioni direttive in questione non comportano l’erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche, ma solo l’organizzazione e il coordinamento delle sottostanti Unità funzionali semplici».
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio espresso nella sentenza n. 7410 del 25 novembre 2020 secondo cui i compiti connessi all'assistenza ai pazienti psichiatrici richiedono prevalentemente competenze mediche che non possono essere assicurate dagli psicologi, evidenziando che tali compiti sono specificati nell’ avviso di selezione della ASL di Frosinone, nella parte cui precisa il Direttore dell’UOC SPD deve: (i) praticare l’attività di reparto sia in termini generali che di disciplina specialistica al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza esterna e interna, generando valore aggiunto per l’organizzazione; (ii) impegnarsi affinché la qualità della cura migliori costantemente, assicurando competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili garantendo gli esiti positivi del servizio erogato.
L’Alto Collegio ha confermato il recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il conferimento dell’incarico di dirigente di Servizio psichiatrico ad uno psicologo può essere attribuito nel solo caso in cui si accerti che le funzioni direttive comportino soltanto l’organizzazione e il coordinamento della struttura sanitaria, escluse le attività concernenti l'assistenza medica ( Tar Emilia Romagna, sentenza 8 ottobre 2019, n. 760 che ha ritenuto incensurabile l'Avviso pubblico per il conferimento dell’ incarico di Direttore del “Centro Salute Mentale Centro/Nord” dell'Azienda USL di Ferrara nella parte in cui riserva la partecipazione ai soli dirigenti medici psichiatri: «Se è vero che anche il Centro di salute mentale è una struttura complessa, i compiti del dirigente non sono meramente organizzativi e gestionali ma sono connessi all’assistenza dei pazienti nelle strutture interne e sul territorio e richiedono per lo più valutazioni di carattere medico»). Orientamento che il Consiglio di Stato ha più occasioni. Basta citare la sentenza del 29 aprile 2019, n. 2735 che ha confermato la pronuncia con cui il Tar Lazio aveva respinto il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli psicologi del Lazio avverso la delibera con la quale l’Azienda U.S.L. 103 Roma C aveva indetto una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore responsabile dell’Unità Operativa Complessa “Tutela salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva”, precludendone l’accesso agli psicologi.


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