Sentenze

Consiglio di Stato/ Legittime le Linee guida Aifa per la gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19

di Paola Ferrari

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24 Esclusivo per Sanità24

La “vigile attesa”, lungi dal costituire un’inerzia ingiustificabile, postula invece tutta una serie di attività fondamentali, ampiamente riconosciute e dettagliate nella circolare del Ministero, e tra le altre, il monitoraggio e l’identificazione precoce di parametri e/o condizioni cliniche a rischio di evoluzione della malattia, con la conseguente necessità di ospedalizzazione, e la prescrizione di norme di comportamento e terapie di supporto in relazione al quadro clinico in evoluzione.
Quanto all’utilizzo, consigliato o sconsigliato, di determinati farmaci, poi, l’impianto argomentativo degli appellati, muove da un equivoco di fondo, assumendo che le linee di indirizzo costituiscano una lista dei “farmaci da non usare” e non, piuttosto, la definizione delle condizioni per le quali le evidenze di letteratura consentono di stimare l’efficacia di un farmaco raccomandandone, o meno, l’utilizzo.
Con questa motivazione, la terza sezione del Consiglio di Stato, con la pronuncia definitiva n. 946 del 9 febbraio ha annullato in modo definitivo il precedente del Tar lazio n. 419 del 15/01/2022.
Il Tar Lazio, si ricorda, ha annullato la circolare del Ministero della Salute la quale disponeva che nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, era prevista una “vigilante attesa” e la somministrazione di fans e paracetamolo, nonché nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid».
Secondo la tesi del tar del Lazio, la circolare conterrebbe una lista dei “farmaci da non usare” e questo limiterebbe la libertà prescrittiva del medico.
Tesi bocciata dal Consiglio di Stato secondo il quale, al contrario, essa reca solo la definizione di condizioni per le quali le evidenze di letteratura consentono di stimare l’efficacia di un farmaco raccomandandone o meno l’utilizzo, così da non realizzare alcuna interferenza con l’autonomia prescrittiva del medico.
Che si tratti di mere indicazioni/raccomandazioni è reso evidente, prosegue, prima di tutto, dal tenore testuale della circolare, posto che non vi si istituiscono divieti e precetti e si fa riferimento, piuttosto, a «indicazioni di gestione clinica», richiamando le linee di indirizzo dell’Aifa.
Il Tar Lazio dimentica, affermano i giudici di palazzo Spada, di considerare ancora una volta che le Linee guida contengano mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello internazionale.
L’ art. 2 del d.l. l. n. 23 del 1998, conv. con mod. in l. n. 94 del 1998, consente al medico l’utilizzo di farmaci anche off label qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e «purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale».
La circolare in esame assolve, affermano i giudici , ad uno specifico obbligo di legge assicurando le funzioni di coordinamento del sistema sanitario nazionale di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d. lgs. n. 300 del 1999, secondo cui «sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale», e di raccordo con le organizzazioni internazionali e l’Unione europea aventi competenza in materia sanitaria (in particolare Oms, Ema ed Ecdc), di cui all’art. 47-ter, comma 1, lett. a), del medesimo d. lgs. n. 300 del 1999.
L’unitarietà di indirizzo nell’approccio terapeutico alla pandemia è, del resto, un principio di intuitiva percezione, sul quale, sia pure pronunciandosi in altro campo, la stessa Corte Costituzionale ha recentemente avuto occasione di soffermarsi, sottolineandone l’importanza in una gestione sanitaria unitaria e coordinata (Corte cost. 12 marzo 2021, n. 37).


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