Sentenze

Vaccinazione non obbligatoria contro la meningite: sui danni attesa la pronuncia della Corte costituzionale

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

L’articolo 1 , comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 ( “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”) crea un’irragionevole differenziazione di trattamento tra quanti si siano sottoposti a vaccinazione in osservanza di un obbligo giuridico e quanti, invece, a tale vaccinazione si siano determinati ottemperando alle raccomandazioni delle autorità sanitarie come nel caso della vaccinazione antimeningococcica.
In questi termini la Corte di Cassazione (ordinanza n.17441/2022) ha sottoposto al vaglio della Corte costituzionale l’articolo 1, comma 1, della legge n. 210/1992, per violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui “non prevede che il diritto all'indennizzo istituito da tale legge spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione antimeningococcica non obbligatoria, ma raccomandata”.

La decisione della Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso del ministero della Salute contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia aveva accolto la richiesta di riconoscimento dell’indennizzo ex articolo 1,comma 2, della legge n.210/1992 avanzata dai genitori di un minore che aveva subito una menomazione dell’integrità psico-fisica in conseguenza alla vaccinazione contro la meningite. Decisione che la Corte d’appello aveva motivato basandosi sulla pronuncia della Consulta n. 107/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 1,comma 2, della legge n.210/1992, nella parte in cui non prevede l’indennizzo per i danni procurati dalle vaccinazioni non obbligatorie anti-morbillo, anti- parotite e anti- rosoliaTesi che non ha colto nel segno. Il Supremo Collegio ha affermato che il principio stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 107/2012 (“non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, essendo l’obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione”) non può essere esteso alla vaccinazione non obbligatoria antimeningococcica, pena la sostanziale disapplicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 210/1992, inequivocabilmente riferito alle “vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana”.

Da qui la decisione della Cassazione di trasmettere gli atti alla Consulta, l’ unica legittimata ad accertare se sussistano i requisiti per la declaratoria di incostituzionalità della norma in questione ( Corte costituzionale, sentenza n. 268/2017: il giudice che riscontri un danno da vaccino raccomandato non può riconoscere al danneggiato il diritto all’indennizzo sulla base di una interpretazione adeguatrice dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992, ma deve sottoporre la questione alla Consulta). Ciò non mancando di evidenziare che la vaccinazione antimeningococcica “rientra tra le vaccinazioni raccomandate dal Piano nazionale per la prevenzione vaccinale già dal 2005/2007 e, a partire dal Piano nazionale è addirittura consigliata per tutti i bambini tra i 13 e 15 mesi, in concomitanza con il vaccino MPR (morbillo, pertosse e rosolia) e per gli adolescenti non precedentemente immunizzati”.


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