Sentenze

Corte Costituzionale/ Giù le mani dai Lea per pagare i mutui: l'obbligo di destinazione non è intaccabile

di Ettore Jorio *

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24 Esclusivo per Sanità24

I mutui non hanno cittadinanza nel cosiddetto perimetro sanitario. È quanto ha stabilito con una complessa sentenza della Corte costituzionale (redattore Antonini), che ha cristallizzato un importante e delicato principio in favore della salute pubblica. Meglio, in relazione alla percezione dei livelli essenziali di assistenza, da rendere esigibili ovunque e comunque. I quattrini dei Lea non si toccano!
La sentenza è rubricata al nr. 233 ed è stata depositata appena ieri, 21 novembre. Essa è stata stimolata dalla promozione di un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge di stabilità finanziaria per il 2016 della Regione Sicilia, rimessa all’esame della Consulta dalle Sezioni riunire in sede giurisdizionale, in speciale commissione, con l’adozione della ordinanza n. 1/2022/DELC del 17 gennaio 2022 (relatori Sucameli e Luberti).
Il decisum, oltre a fissare e rafforzare un innegabile principio giuridico, assume una importante valenza sociale a sostegno delle prestazioni essenziali sociosanitarie, finalizzando in favore di esse l’obbligo di destinazione delle risorse ordinarie attribuite alle Regione, oggi, dal Fondo sanitario regionale e, domani dal fabbisogno standard nazionale. Ciò sino al loro pieno soddisfacimento.
In buona sostanza, l’assunto della Corte costituzionale è stato, relativamente all’assunzione dei mutui e alla loro restituzione al lordo degli interessi, non dissimile a quello parimenti sostenuto nella sua precedente sentenza n. 181/2015, afferente alla diversa species delle anticipazioni di liquidità.
Conseguentemente, la Consulta con la sentenza esaminata ha ritenuto improprio l’utilizzo delle risorse ordinarie a copertura dei ratei di mutui ovvero delle anticipazioni, comportanti entrambi una minore disponibilità delle risorse da destinare ai livelli essenziali dell’assistenza, determinata dal sostentamento dell’ammortamento rateizzato dei medesimi. Proprio per questo non comprimibili nella loro portata erogativa. In tal senso, il Giudice delle leggi ha esplicitamente ribadito, in linea con l’ulteriore propria sentenza nr. 132/2021, «l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei Lea, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi».
Da qui la negata cittadinanza delle spese di ammortamento dei mutui nel perimetro sanitario disegnato dall’art. 20 del vigente d.lgs. 118 del 2011 il quale stabilisce, per come ribadito nella sentenza nr. 197/2019 «condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni». Ciò in quanto, un siffatto genere di esborso non afferisce ad assicurare prestazioni salutari finali, a diretta “riscossione” dell’utenza, bensì una spesa di carattere finanziario, in quanto tale assorbente le risorse destinate ai Lea. Da qui, la corretta applicazione delle regole contabili del perimetro sanitario, relativamente all'onere di restituzione del prestito allo Stato, impeditive della loro distrazione dalla loro originaria finalità di essere utilizzate esclusivamente a finanziamento e garanzia di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

* Dipartimento di Scienze aziendali e Giuridiche
Università degli Studi della Calabria


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