Sentenze

Errore medico: la Cassazione ammette la coesistenza del danno da premorienza e da perdita di chance

di Pietro Verna

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Con la sentenza n. 26851/2023 la Corte di Cassazione ha chiarito le differenze tra il danno da perdita anticipata della vita ( o danno da premorienza) e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, individuando le condizioni per l’eccezionale risarcimento di entrambi i danni.
La vicenda processuale
Una paziente, malata oncologica, poi deceduta in corso di giudizio, aveva citato avanti al Tribunale di Livorno l'ASL Toscana Nord Ovest per ottenere l'accertamento della responsabilità e la condanna al ristoro dei danni lamentati (danno da peggioramento della qualità della vita, danno biologico permanente differenziale e danno da perdita di chance di sopravvivenza). Il Tribunale aveva accolto le domande dell'attrice, così come la Corte d'Appello di Firenze, che aveva confermato la liquidazione del risarcimento operata dal giudice di prime cure, riconoscendo sia il danno premorienza sia il danno da perdita di chance.
La sentenza della Cassazione
I Supremi giudici, pur confermando il principio generale secondo cui il risarcimento cumulativo da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza costituisce una inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, hanno stabilito che le entrambe le tipologie di danno “possono eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile”. Mentre nel caso di specie la Corte di appello si era limitata ad affermare che la paziente aveva subito " lo sconvolgimento della propria esistenza, già compromessa dalla scoperta della malattia, con perdita di fiducia circa la possibilità di recuperare nel tempo le condizioni pregresse con mutamento definitivo ed integrale delle proprie condizioni di vita". Da qui la pronuncia in narrativa con cui i Supremi giudici hanno peraltro chiarito che:
- vivere in modo peggiore, sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, rappresenta un danno biologico differenziale ( nelle sue due componenti, morale e relazionale: articolo 138 del codice delle assicurazioni private);
-nel contempo, trascorrere gli ultimi tempi della propria vita con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla (ridotta) durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, costituisce un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male;
- perdere la possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell' an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance;
-la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti quale che sia la durata del "segmento" di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare.


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