Sentenze

Strutture private: tasso d’interesse più alto con il ritardato pagamento alla Pubblica amministrazione

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto dalla Pubblica Amministrazione alle strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ( Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) che prevede interessi legali di mora ad un tasso più alto rispetto a quello previsto dall’articolo 1284 del codice civile. Lo si evince dal fatto che l’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto definisce: “imprenditore” ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione e “transazione commerciale” i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione- Sezioni Unite (sentenza n. 35092 del 2023) che ha annullato la pronuncia con la quale la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato la domanda proposta da un centro diagnostico fisioterapico nei confronti della ASL Napoli 1, avente ad oggetto la condanna al pagamento della somma di euro 1.532.595,53 oltre ulteriori interessi moratori dal 2007 - calcolati a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002 - per il ritardo nel pagamento di prestazioni erogate in favore degli assistiti del SSN.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte d’appello aveva evocato il principio di diritto secondo il quale “il tasso di interesse di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile ai crediti derivanti dall’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL, dal momento che l’attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l’azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare […] l’interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica” (Corte di Cassazione, sentenze n. 5042 del 2017 e n. 9991 del 2019), ritenendolo applicabile al caso di specie perché il Centro diagnostico fisioterapico avrebbe operato “come un segmento del Servizio sanitario nazionale e non quale imprenditore che effettua una transazione commerciale”. Tesi che la Corte di Cassazione ha respinto.

Il Supremo Collegio ha confermato l’orientamento secondo cui le prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del SSN, da strutture private convenzionate rientrano nell’ambito della nozione di “transazione commerciale”, con la conseguenza che queste ultime hanno diritto, in caso di ritardo nei pagamenti, di vedersi corrispondere gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 (ex multis, Cassazione, Sez. III, sentenza n. 17665 del 2019; Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 7019 del 2020). Ciò non mancando di sollecitare “[le] pubbliche amministrazioni al rispetto della regolarità dei pagamenti, con particolare attenzione alla materia sanitaria, per l’importanza del budget collegato e per il numero di imprese coinvolte”.


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