Sentenze

La Corte Costituzionale "congela" il riconoscimento dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dalla vaccinazione raccomandata contro la meningite

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

La Corte Costituzionale “congela”, per motivi di ordine procedurale, il riconoscimento dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dalla vaccinazione raccomandata contro la meningite. È l’effetto della sentenza della Consulta n.129/2023 che ha ritenuto «inammissibile» l’ordinanza con la quale la Corte di Cassazione (vedi https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/sentenze/2022-06-27/vaccinazione-non-obbligatoria-contro-meningite-danni-attesa-pronuncia-corte-costituzionale-113935.php?uuid=AEUWzciB ) aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), «nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica».
La pronuncia della Corte Costituzionale
La Cassazione aveva richiamato l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui l’estensione dell’indennizzo ai casi di vaccinazioni raccomandate mira a completare il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e a rendere più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione (Corte Cost. sentenza n. 268 del 2017). Il che non ha colto nel segno.
La Consulta ha ritenuto l’ordinanza della Cassazione carente sotto il profilo della rappresentazione del «quadro normativo», per l’assenza di qualsiasi riferimento:
- all’ art. 1, comma 1, lettere g) e h), del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) che aveva previsto l’obbligatorietà della vaccinazione antimeningococcica di gruppo B e C;
- alle modifiche apportate al suddetto decreto legge dalla legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, tra le quali la (repentina) espunzione delle vaccinazioni antimeningococciche dall’elenco delle vaccinazioni obbligatorie (art. 1, comma 1) e la previsione secondo la quale «le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica» ( art. 5 -quater).
Da qui la sentenza in narrativa secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe dovuto «dare conto» dell'esistenza delle norme suindicate e operare « una consapevole ed esplicita scelta tra le differenti soluzioni interpretative».


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