Dal governo
Riforma Madia/ Dlgs manager, vincono le Regioni. Ecco cosa cambia nel decreto correttivo
di Lucilla Vazza
24 Esclusivo per Sanità24
Con il via libera del Consiglio dei ministri al Dlgs 171/2016 con le nuove regole per le nomine dei manager della sanità, si compie un passo avanti significativo che porterà al completamento dell’iter per il mese di giugno. Almeno stando alle dichiarazioni che la ministra della Salute Lorenzin ha rilasciato a fine Cdm. Il decreto dovrà ora passare il vaglio della Conferenza Stato-Regioni e il check del Consiglio di Stato. Passaggi che a questo punto dovrebbero essere piuttosto agili, visto che il testo liberato oggi dai ministri accoglie i rilievi tecnici delle Regioni e “sana” le criticità costituzionali che avevano portato alla sentenza della Consulta 251/2016 del 25 novembre scorso, su ricorso della Regione Veneto. I giudici, ricordiamo, avevano dichiarato parzialmente incostituzionale la legge delega per la riforma della pubblica amministrazione ( Riforma Madia, legge 124/2015) nella parte in cui aveva previsto solo il “parere”, e non l’“intesa”, con le Regioni per cinque decreti legislativi di attuazione (dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate, dirigenza pubblica, servizi pubblici). Tra i requisiti dei candidati, l’esperienza diventa decisiva.
La ministra Lorenzin non ha nascosto la soddisfazione per questo decreto in sette articoli, definito «estremamente importante», tacendo il fatto che l’Esecutivo ha dovuto cedere ai correttivi tecnici richiesti dalle Regioni, Veneto in testa, che su questo ha portato avanti una vera e propria battaglia. Ecco i dettagli del testo licenziato oggi.
Cosa cambia
INTESA OBBLIGATORIA - Nell’articolo 2 si cambiano le premesse del decreto, aggiungendo un esplicito riferimento all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Una modifica inserita sulla base delle indicazioni contenute nel parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato «in modo da esplicitare anche nel testo del decreto vigente gli effetti procedimentali sananti il vizio eccepito dalla Corte Costituzionale. Tale modifica, consente, inoltre, di definire l'intesa sul decreto nel suo complesso, prevedendo, altresì, l'acquisizione nuovamente del parere della Conferenza Unificata, che già si era espressa sul decreto legislativo 171/2016».
ALBO MANAGER - L'articolo 3 interviene sull'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo, modificando:
a) i parametri tecnici e i criteri specifici validi ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione definiti, peraltro, con l'intervenuto decreto ministeriale del 17 ottobre 2016, abrogato successivamente dall'articolo 6, vengono riportati, con alcune modifiche, nell'ambito del decreto, allo scopo di considerarli, per la loro applicazione, «come principi fondamentali e uniformi». È stata eliminata la previsione della valutazione in modo paritario della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali.
b) Per i titoli formativi e professionali, oggetto di valutazione da parte della Commissione, è stato previsto, che abbiano comunque riguardo alle materie del management e della direzione aziendale. Sono considerati oggetto di valutazione anche i corsi di perfezionamento universitari, di durata almeno annuale, le abilitazioni professionali e ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private, di riconosciuta rilevanza e della durata di almeno 50 ore, con l'espressa esclusione di quei corsi già valutati come requisito di accesso per l'inserimento nell'elenco nazionale.
c) Il punteggio minimo per l'inserimento nell'elenco nazionale è stato modificato in modo che non sia inferiore a 70 punti invece di 75, specificando che, fermo restando che l'attribuzione del punteggio è finalizzata esclusivamente all'inserimento del candidato nell'elenco nazionale, quest'ultimo elenco viene pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione che rimane, quindi, esclusivamente agli atti della Commissione. «Ciò in coerenza con la circostanza che l'elenco in argomento non costituisce una graduatoria e anche al fine di non condizionare, con l'indicazione del punteggio, la commissione regionale chiamata, successivamente, ad occuparsi della procedura relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali a carattere generale».
d) Riguardo ai parametri tecnici e i criteri specifici di valutazione, rispetto al punteggio massimo complessivo di 100, viene solo modificata la proporzione in, massimo 60 punti per le esperienze dirigenziali maturate negli ultimi 7 anni, e in massimo 40 punti per i titoli formativi e professionali.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI - L'articolo 4 modifica l’articolo 2, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 171/2016, prevedendo che:
a) nell'ambito della procedura regionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, «per titoli e colloquio, o per titoli o per colloquio»;
b) la nomina della Commissione regionale è demandata al presidente della Regione;
c) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni ben possono dettare ulteriori «modalità e criteri di selezione» al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico che si intende attribuire;
d) la soppressione, nella parte relativa alla “rosa” dei candidati proposta dalla Commissione al presidente della Regione, della previsione che tale rosa sia «non inferiore a tre e superiore a cinque».
A questa decisione si è arrivata cercando una mediazione tra quanto deciso in sede di Conferenza unificata e quanto espresso dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, ma pur sempre coerente con la previsione della legge di delega, precisando che «la rosa di candidati sia non inferiore a tre e non superiore a cinque».
e) la possibilità che, nell'ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché trattasi di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del Dlgs, tenuto conto che l'idoneità dura 4 anni e che tali soggetti potrebbero nel frattempo essere stati cancellati per i diversi motivi previsti dal decreto;
f) l'ampliamento del termine di sessanta, ritenuto forse troppo stringente, in novanta giorni entro i quali la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.
Come già nel testo originario, confermata la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
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