Dal governo

Irregolarità nelle comunicazioni al Sistema Tessera sanitaria, i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni applicabili

di Alberto Santi

S
24 Esclusivo per Sanità24

È sanzionato dal Fisco ogni documento errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema Tessera Sanitaria. Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 23 maggio 2022, n. 22/E, giustificando tale conclusione con la necessità di valorizzare l’effetto dissuasivo dell’impianto sanzionatorio, pur riconoscendo la possibilità di definire le irregolarità commesse con ravvedimento operoso.
Il Sistema TS - In particolare, come è noto, l’art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 stabilisce che, per consentire all’Agenzia delle entrate l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, gli operatori sanitari sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti di persone fisiche.
I dati possono essere trasmessi con tre diverse modalità:
-tramite una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it
-invio di ogni singola spesa (web service sincrono)
-invio di un file “zip”, contenente un file xml, con uno o più documenti (web service asincrono).
Il comma 5-bis della norma richiamata fissa poi il relativo regime sanzionatorio, stabilendo che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione al Sistema tessera sanitaria entro la prevista scadenza dei dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione senza possibilità di fare applicazione, in caso di violazioni plurime, del cosiddetto "cumulo giuridico", con un massimo di 50.000 euro.
Il sistema sanzionatorio specifico Il dubbio riguardava come dover correttamente intendere il termine "comunicazione". Se, cioè, per determinare la sanzione concretamente applicabile, si debba fare riferimento:
- al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione,
- al singolo file delle spese mediche inviato al Sistema tessera sanitaria,
- alle spese per ciascun codice fiscale inserito, oppure
- ad altro ancora.
L’Agenzia, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati e della volontà del legislatore di valorizzare la “reazione sanzionatorio” in caso di inadempimento, ritiene che sia necessario avere a riguardo per ciascun singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema TS, a prescindere dal mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o dal numero di soggetti a cui i documenti si riferiscono.
In altri termini, la sanzione di 100 euro deve essere applicata ad ogni documento, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico.
La sanzione, tuttavia, può essere definita ricorrendo al ravvedimento operoso utilizzando il codice tributo “8912” e, nel caso in cui la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione previste dalla legge è pari alla sanzione ordinaria ridotta ad un terzo, con un massimo di 20mila euro.


© RIPRODUZIONE RISERVATA