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Dispositivi medici: non convince la tesi dell'Agenzia delle entrate sulla deducibilità delle spese promozionali

di Roberta Pirola* e Alberto Santi*

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24 Esclusivo per Sanità24

Per l’Agenzia delle entrate, le spese promozionali relative ai dispositivi medici sottostanno agli stessi limiti di deducibilità fiscale previsti le analoghe iniziative che riguardano i prodotti farmaceutici. Ma questa conclusione, contenuta nella risposta ad interpello del 17 gennaio 2023, n. 39, non convince (si veda anche precedente articolo su Sanità24 ).

La normativa di riferimento per i farmaci - L’art. 2, comma 9, della legge n. 289/2002 stabilisce che non sono deducibili – in quanto non inerenti - i costi sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

Stante la formulazione estremamente generica della norma, la Circolare 18 gennaio 2006, n. 3/E ha chiarito che “l'indeducibilità riguarda quelle fattispecie in cui i produttori e commercianti di farmaci e specialità medicinali offrano, direttamente o indirettamente, beni e servizi gratuiti agli operatori sanitari, oltre i limiti” già fissati dal D.Lgs. n. 541/1992 ed attualmente dal D.lgs. n. 219/2006.

L’indeducibilità riguarda pertanto tutte le spese che ordinariamente sono riconducibili alla categoria di quelle di rappresentanza, sostenute per offrire a titolo gratuito beni e servizi agli operatori sanitari che superino il modico valore e, quindi, non “siano di valore trascurabile”.Per quanto riguarda i costi sostenuti per l’attività informativa svolta attraverso convegni e congressi aventi ad oggetto tematiche connesse a specialità medicinali, invece, valgono le previsioni stabilite ad hoc dall’art. 36, comma 13, della legge 449/1997, per effetto del quale la deducibilità è limitata al 20% del relativo ammontare.

La risposta all’interpello sui dispositivi medici – Nella risposta ad interpello richiamata in premessa l’Agenzia delle entrate ha concluso che il medesimo regime eccezionale per le spese di pubblicità dei medicinali rispetto alle ordinarie regole del TUIR vale per i dispositivi medici che, pur non essendo prodotti medicinali (non esplicano la propria azione, infatti, tramite meccanismi farmacologici e/o biologici, bensì con meccanismi di tipo fisico e/o meccanico), costituiscono prodotti direttamente incidenti sulla tutela della salute pubblica. Diversamente argomentando, si trascurerebbe la ratio della legge e il bene giuridico da essa protetto.

Tale conclusione, per quanto astrattamente comprensibile sotto il profilo logico, tuttavia non convince.

Essa, infatti, non tiene conto del carattere di specialità della normativa recata dall’art. 2, comma 9, della legge n. 289/2002 e dell’art. 36, comma 13 della legge n. 449/1997 e, conseguentemente, della sua portata derogatoria rispetto alle disposizioni di carattere generale in materia di spese promozionali sostenute dalle imprese. Il principio posto dalla legge che ha natura speciale, come è noto, non può che essere di stretta interpretazione (ex art.14 delle disposizioni preliminari del Cod. Civ.). Ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento, atteso il divieto, non solo di interpretazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva di quest’ultima.

Inoltre, la risposta dell’Agenzia non valorizza affatto le forti interrelazioni che esistono fra la disciplina legale che regolamenta la pubblicità dei prodotti medicinali per uso umano e quella che concerne lo speciale trattamento tributario riservato alle spese promozionali di specialità medicinali e prodotti farmaceutici veri e propri. Per stessa ammissione dell’Agenzia, infatti, l’applicabilità dell’art. 2, comma 9 è circoscritta ai soli costi scaturenti da erogazioni che, pur non configurando ipotesi di reato, contrastano con la normativa speciale in materia di pubblicità dei prodotti farmaceutici (il riferimento è ancora alla Circolare n. 3/2006).

Inoltre, l’art. 36, comma 13, della legge n. 449/97, subordina la deducibilità delle spese all’ottenimento da parte delle aziende della prescritta autorizzazione alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge. Tutte le altre spese sostenute per lo svolgimento di attività promozionali, comprese evidentemente quelle che si riferiscono ad eventi analoghi che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 124 del D.Lgs. n. 219/2006, in quanto carenti del requisito della connessione ad una specialità medicinale dalla stessa impresa prodotta o commercializzata, soggiacciono normalmente alle ordinarie regole del TUIR. Ivi incluse, evidentemente, quelle relative a congressi e convegni che trattano tematiche connesse a dispositivi medici.

*Pirola Pennuto Zei & Associati
Medical & Pharma Industry


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