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Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa: l'Atto di indirizzo sblocca lo stallo sulla trattativa

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Mentre proseguono le trattative per il rinnovo del contratto collettivo della dirigenza sanitaria (riunioni programmate per il 25 e 26 luglio), sembra essersi sbloccata la situazione di stallo relativa all’ultima componente del personale del Ssn. Si sta parlando della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa che è inserita nel CCNL dell’Area delle Funzioni locali in una apposita sezione. Il Comitato di settore ha predisposto l’Atto di indirizzo che ha ottenuto il 17 luglio il via da parte del ministro Zangrillo. Di conseguenza le cinque sigle riconosciute maggiormente rappresentative (rispetto alle sette della precedente tornata) sono state convocate per il prossimo 31 luglio per l’apertura formale del negoziato con “appena” 19 mesi di ritardo perché il contratto che si andrà a negoziare è quello del triennio 2019-2021; dubito fortemente che la firma definitiva e l’entrata in vigore del rinnovo possano arrivare entro il 2023.

L’Atto di indirizzo per il rinnovo del contratto 2019-2021 dell’Area delle FL è datato 28 giugno 2023 e riguarda quasi 5.000 i dirigenti interessati (per la precisione al 31 dicembre 2018, da conto annuale, erano 4.913) dei profili di ingegnere, architetto, avvocato, geologo (ruolo professionale), analista e statistico (ruolo tecnico) e dirigente amministrativo (unico profilo del ruolo amministrativo). Il contratto precedente, attualmente in regime di rinnovo tacito, risale al 17 dicembre 2020. Nella elencazione, rispetto al passato, manca il dirigente sociologo e tale mancanza è una mia provocazione personale rispetto ad una questione assurda gestita maldestramente. Prima dell’apertura della trattativa si sarebbe dovuto preliminarmente risolvere la questione dei dirigenti sociologi alla luce dell’art. 34, comma 9-ter, della legge n. 106 del luglio 2021 che ha istituito il ruolo sociosanitario all’interno del quale troviamo il Sociologo, unitamente all’Assistente sociale e all’Operatore sociosanitario. Il sociologo, non appartenendo più al ruolo tecnico, non dovrebbe essere ricompreso nella sezione dell’Area delle Funzioni locali dedicata alla dirigenza PTA ma anche in quella della dirigenza sanitaria sembra estraneo, tanto è vero che il negoziato in corso lo ignora del tutto: un bel rebus che, a parere di chi scrive, avrebbe dovuto risolvere il CCNQ del 10 agosto 2022 sulla composizione delle Aree di contrattazione laddove, invece, i commi 3 e 5 dell’art. 2 non affrontano nemmeno la questione: si fa riferimento ai “dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità”, copiando pedissequamente la dizione pregressa. Poteva pensarci l’Atto di indirizzo di pochi giorni fa ma, anche in questa sede, silenzio assoluto in relazione a questi 300 (ma ormai saranno molti di meno) dirigenti. Gli indirizzi formulati dalle Regioni sono, come sempre, un mix di prescrizioni generiche e indistinte suddivise in otto paragrafi con alcuni punti tuttavia – almeno tre – di sicuro impatto concreto per il negoziato. Vediamo in dettaglio, iniziando con la segnalazione che il quadro finanziario di riferimento (paragrafo 3) è identico a quelli del comparto e dell’Area Sanità, come si evince dalle Tabelle 1 e 2, cioè incrementi pari a circa il 4% del monte salari 2018 a fronte dell’inflazione che al momento viaggia intorno al 7%. Come risorse extracontrattuali si prevede soltanto lo 0,22% di cui al comma 604 della legge 234/2021; per la dirigenza sanitaria e PTA, ovviamente, non viene previsto lo 0,55% del monte salari che era destinato dal comma 612 alla revisione dell’ordinamento professionale, tematica relativa al solo comparto.

Vediamo la parte comune delle direttive. Il paragrafo 4 tratta delle “Relazioni sindacali” con una durezza che non si riscontra in altri ambiti; quella precisazione “in maniera inequivocabile” si riferisce evidentemente a problematiche del passato. Nel paragrafo 5, alla impalpabilità dei primi due capoversi si aggiunge un rinvio all’ARAN circa la possibilità di riordinare disposizioni contrattuali pregresse; questo adempimento si spera che venga davvero portato a termine dal CCNL perché le cose da “riordinare” sono parecchie; nel contratto del 2020 avevo a suo tempo segnalato 32 passaggi del testo che potevano essere scritti meglio, senza contare un’altra trentina di clausole mai aggiornate, alcune risalenti addirittura al 2004 o al 1996. La Formazione è toccata dal paragrafo 5 e per i dirigenti PTA la materia non può ignorare l’esistenza di un istituto come la ECM. Le due indicazioni fornite non costituiscono in alcun modo una novità. Il successivo paragrafo 7 parla di aspetti piuttosto consolidati ma il riferimento agli artt. 19 e 21 del decreto 165 non riguarda la dirigenza PTA. Cinque temi sono toccati dal paragrafo 8 concernente gli “Istituti economici”. Il primo afferma e ufficializza la precarietà degli incarichi dirigenziali e credo sarà oggetto di forti tensioni al tavolo negoziale. Il secondo costituisce un mero auspicio e la quantificazione di un aggettivo così vago come “adeguate“ sarà un dei punti nodali del contratto. Il terzo sarebbe veramente innovativo se solo si avesse il coraggio di fare alcune scelte per le quali rinvio al mio articolo del 14 giugno scorso su questo sito. Secondo l’Atto di indirizzo le sostituzioni dovrebbero essere pagate solo ex post (lettera d). Veramente insipiente appare, infine, il punto e).

Passiamo, infine, alla sezione speciale dedicata alla dirigenza PTA. In disparte dalla questione del dirigente sociologo di cui si è detto, il Comitato di settore liquida in mezza paginetta le problematiche di questi dirigenti. I primi tre capoversi è come se non ci fossero mentre nel quarto si fa una ipotesi suggestiva – peraltro già contenuta nelle direttive del 2017 per tutti e tre i contratti e sostanzialmente elusa – cioè quella di pervenire ad un fondo unico come già avviene in altri comparti; ricordo che, allo stato attuale, il comparto e la dirigenza PTA hanno due fondi mentre la dirigenza sanitaria è rimasta ancorata ai tre fondi storici. Giusto il richiamo alla spesa nell’anno di competenza ma la clausola già esiste ed è chiarissima per cui è inutile ribadirla, semmai vanno previste penalizzazioni in caso di inadempienza. Ritorna la previsione di una figura professionale con multiaccesso, tematica di interesse minimale che rispetto ai tanti problemi di questi dirigenti sembra davvero incomprensibile. Del tutto particolare è l’allineamento alla dirigenza sanitaria della clausola sul periodo di prova che nel CCNL del 2020 fu “dimenticata”, generando molti problemi. Un ulteriore aspetto da sistemare – ma ignorato completamente dalle Regioni – è quello del rapporto a tempo determinato, istituto non disciplinato nell’ultimo contratto, al contrario del comparto e della dirigenza sanitaria. Il richiamo contenuto nel vigente art. 73, comma 6, all’art. 16 del CCN del 5.12.1996 è un pasticcio assoluto e ha costretto l’ARAN a fare salti mortali a livello interpretativo per salvare la clausola e renderla accettabile. Tutto qui.


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