Dal governo

Lavori usuranti, per chiedere il pre pensionamento deadline al 1° maggio

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

Chi è occupato in attività faticose e pesanti, e vuole mettersi a riposo nel prossimo anno 2025 con i requisiti agevolati, ha tempo fino al 1° maggio per fare la domanda di riconoscimento del diritto al prepensionamento. Ricevuto il placet dall’Inps, potrà poi presentare la domanda di pensionamento vera e propria nel corso del prossimo anno. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024. La scadenza interessa i lavoratori che hanno svolto o ancora stanno svolgendo lavori o attività usuranti, cioè caratterizzate da mansioni faticose o pesanti oppure lavoro notturno. Per loro sono previsti dei requisiti agevolati di pensionamento che fino all’anno 2026 non subiranno modifiche, in quanto esclusi all’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita.
Con il messaggio n. 812 l’Inps, fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2025. La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
Il Ministro della Salute è intervenuto più volte a favore dei medici riconoscendo ad essi una particolare condizione di sofferenza specialmente in sede ospedaliera e per le attività di maggior impegno. Pensando a chi lavora nei reparti in prima linea, come l’emergenza e l’urgenza, ha sollecitato dei possibili vantaggi economici e soprattutto previdenziali. Per questo secondo obiettivo, di natura previdenziale, l’ipotesi in studio potrebbe essere quella di dare maggior peso ai contributi pensionistici per ogni anno lavorato in questi reparti ed, eventualmente, favorire la loro attività riconosciuta particolarmente faticosa e usurante . Ma sino ad oggi il problema non ha trovato altra soluzione che quella prevista nel decreto così detto “ Bollette ”, in G.U. n.76 del 30 marzo 2023, con cui al personale sanitario dell’emergenza, che ha iniziato la propria contribuzione successivamente al 1° gennaio 1996, cioè coloro che rientrano integralmente nel sistema del calcolo contributivo, è stato riconosciuto, ai fini del trattamento dell’importo pensionistico, un riferimento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo ad un’età anagrafica maggiorata di due mesi per ogni anno di attività svolta nei servizi di urgenza, nel limite massimo di 24 mesi. Mentre per la legge che per prima ha introdotto i benefici pensionistici a favore dei lavoratori impegnati nelle così dette attività usuranti, in cui erano state previste alcune prestazioni anche del settore sanitario, in particolare le attività di pronto soccorso, di chirurgia d’urgenza e di rianimazione, è necessario risalire a ben trent’anni anni addietro ( Dlgs. n.374 del 1993 ). Recependo quanto proposto dalla legge di riforma previdenziale, la cosiddetta “ Amato ”. Nel tempo si sono avute tutta una serie di altre disposizioni ed interventi legislativi. in particolare in varie leggi finanziarie, che hanno modificato ed annullato quella prospettiva.
Ricordiamo che, in generale, i requisiti sono stati disciplinati dal D.lgs. 67/2011 che ha, appunto, introdotto deroghe alle ordinarie regole sul pensionamento per i lavoratori impegnati in attività usuranti.
Fra questi i lavoratori impegnati in galleria, cave o miniere. E quelli proposti alla così detta “ linea catena”, cioè coloro che svolgono la propria attività all’interno di un processo in serie e i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
Per costoro sono previsti requisiti agevolati di pensionamento, almeno fino al 2026, con il raggiungimento delle così dette quote. In particolare quota 97,6 ottenuta sommando un’anzianità contributiva minima di 35 anni ed un’età minima di 61 anni e 7 mesi. La più importante novità è stata, però rappresentata dal riferimento, quale termine dell’usura, al lavoro notturno. È stato ritenuto, infatti, usurante il lavoro notturno prestato dai i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno. In questo caso sarebbe coinvolto anche il personale sanitario e medico.
Gli interessati sono lavoratori occupati per un numero di giorni ( o meglio notti ) lavorativi pari o superiori a 78 all’anno. I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti. A seguire i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno. I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni ( utile per il diritto alla pensione di anzianità ) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6. Inoltre, sono interessati, i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno. I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6. Il messaggio Inps precisa, infine, che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni, di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo, si chiarisce che, al fine di provare, in modo inequivocabile, l’attribuzione una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.
Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2024, e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, l’Inps comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.


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