In parlamento

Ddl Omnibus, osteopata e chiropratico rispuntano tra le professioni sanitarie

Osteopata e chiropratico ritornano tra le professioni sanitarie. Nel corso della seduta di ieri della Commissione Igiene e Sanità del Senato la presidente Emilia Grazia De Biasi relatrice del Ddl Omnibus ha comunicato l'ulteriore riformulazione degli emendamenti 3.0.1 e 8.0.1 e la presentazione dell'emendamento 3.200 . Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.200 è stato fissato alle ore 12 di oggi.

Ecco i testi

LA RELATRICE
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione dell'osteopata. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n.43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'osteopata.
2. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all'albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

3.200
LA RELATRICE
All'articolo 3, Capo III, capoverso “art. 8” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole “funzione giudicante”, aggiungere le seguenti: “nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini”.

Art. 8
8.0.1 (testo 3)
LA RELATRICE
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Figura e profilo della professione sanitaria del chiropratico)
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma, è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l'iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n.43, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico.
2. Con Accordo Stato-Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio Universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.
3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato il comma 355.


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