In parlamento

Decreto Bollette/ Le proposte emendative delle Regioni

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

Riguardo alle numerose questioni trattate dal decreto legge 34/2023 – l’ormai famoso decreto Energia o "Bollette"- sono già intervenuto il 14 e il 17 aprile in merito ai possibili miglioramenti e agli emendamenti già avanzati da più parti. Con questo ulteriore intervento, provo a concludere l’analisi occupandomi, in particolare, delle proposte emendative inviate al Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga da parte del Coordinatore della Commissione Salute Raffaele Donini, condivise nella seduta del 14 aprile; le proposte avanzate tengono anche conto degli emendamenti già proposti a suo tempo alla legge di bilancio 2023 ma che non hanno trovato accoglimento. Vediamoli di seguito.
NUOVO ARTICOLO = si propone di incrementare fino al 2% le risorse destinate alla contrattazione integrativa, soprattutto per l’adeguamento ad DM 70/2015. Una operazione simile è già stata adottata in favore degli enti locali (vedi l’articolo pubblicato il 25 febbraio). Alcune osservazioni sul testo dell’articolo. La previsione esclude le Regioni in piano di rientro e vale solo per il personale sanitario e socio-sanitario; inoltre, deroga a tutti i vigenti limiti finanziari. Lo stanziamento è di 300 mln "in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui ….", viene detto, ma forse c’è un equivoco perché il decreto in questione è atteso da ben quattro anni e non è ancora stato adottato.
Art. 10 = si propone di eliminare i paletti temporali e il perimetro ristretto per gli appalti esterni: se venisse approvato, si tornerebbe esattamente alla situazione che tutti dicono di voler cambiare. Sempre nell’art. 10, si chiede di modificare l’ultimo periodo del comma 7 relativamente all’impossibilità per chi si è dimesso di partecipare alle stabilizzazioni, mantenendo ovviamente il diritto a partecipare ad un concorso pubblico ordinario. A tale proposito, avevo già segnalato che, a mio parere, si devono adottare deterrenti contro le cooperative e non contro i medici.
Art. 11 = con un nuovo comma 3-bis si cerca di rendere effettivo e immediato, nelle more della stipula del Ccnl dei medici, l’aumento dell’indennità di Pronto soccorso mediante l’incremento di 25 mln dei fondi aziendali per le condizioni di lavoro. Intento lodevole ma, magari, se la norma dicesse “con vincolo di destinazione al personale operante nei Pronto soccorso “ sarebbe decisamente meglio.
Art. 12 = si corregge innanzitutto un banale errore del decreto relativo alla denominazione della disciplina MEU che è cambiata dal 2 novembre dello scorso anno. Nel sesto comma si porta la vigenza dei benefici previdenziali dal 2032 fino al 2040. A seguire, si propone con i nuovi commi 8 e 9 la possibilità che nei bandi di concorso per le discipline equipollenti alla MEU le aziende stabiliscano che i neoassunti per i primi due anni prestino servizio per non più del 50% dell’orario in servizi di emergenza-urgenza (quindi non solo al Pronto soccorso). Le discipline interessate sono Medicina Interna, Cardiologia, Gastroenterologia, Malattie dell’apparato respiratorio, Geriatria. Il comma 9 prevede una analoga disposizione – sempre facoltativa e sempre per tre anni – per i medici già in servizio nelle citate discipline che possono essere assegnati ai servizi di emergenza-urgenza per non più di sei mesi l’anno.
NUOVO ARTICOLO = si intende portare a tre anni la validità delle graduatorie concorsuali. Emendamento francamente incomprensibile sia nel merito (tutti affermano che i concorsi vanno deserti) che nell’essenza perché la materia è di competenza regionale e le Regioni da anni hanno definito regole disomogenee per la validità temporale delle graduatorie.
NUOVO ARTICOLO = tra le misure da adottare rientra anche il ricorso agli incarichi di lavoro autonomo in deroga a varie disposizioni legislative. La deroga all’art. 7 del decreto 165 è più o meno inutile in quanto tale norma non viene mai rispettata mentre molto più significative sono le deroghe di carattere finanziario, cioè quella del limite della quota-media 2018 e quella del tetto di spesa per il lavoro flessibile fissato nel 50% dello speso 2009.
NUOVO ARTICOLO = si tratta in questa sede della revisione dei regolamenti concorsuali di cui ai decreti 483/1997 e 220/2001. Anche in questo caso l’emendamento è bizzarro sia perché l’aggiornamento della normativa concorsuale è compito delle Regioni – e la Corte costituzionale lo ha affermato numerose volte – sia perché la revisione dovrebbe avvenire entro il 30 giugno prossimo ! In due mesi di dovrebbe realizzare quello che non si è fatto in venti anni. In ogni caso, l’emendamento dimentica il Dpcm del 25.1.2008.
Sono poi presenti talune proposte di emendamenti al decreto 165/2001. La prima intende escludere le aziende ed enti del Ssn dal Portale del reclutamento di cui all’art. 30, comma 1-quater, introdotto dalla legge 79/2022. La seconda escludere parimenti la Sanità dal taglio dei comandi disposto anch’esso dalla citata legge 79. Quest’ultimo emendamento appare necessario per le finalità dichiarate dalla Conferenza – cioè il mantenimento dei comandi per il personale del comparto - mentre il primo lo ritengo sovrabbondante perché, comunque la norma richiamata non si applicava al Ssn.


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