In parlamento

Dl Bollette: le (poche) novità in sede di conversione

di Stefano Simonetti

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24 Esclusivo per Sanità24

In questi giorni è in corso di conversione il decreto legge n. 34, ormai conosciuto come "bollette" o "energia". Alla Camera è stato presentato l’A.C. 1060 nel testo approvato il 17 maggio 2023 dalle Commissioni permanenti VI (Finanze) e XII (Affari sociali), a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea nella seduta dello stesso giorno. L’atto è stato approvato la sera del 18 maggio e il testo dovrebbe essere definitivo per passare al Senato in modo blindato. Le correzioni apportate al testo del 30 marzo sono molto evanescenti: si pensi che le Commissioni hanno cambiato – in modo direi ossessivo – tutti gli acronimi prevedendo la dizione estesa (ad esempio: Anac, Ssn, Ccnl, ecc.) e hanno sostituito l’indicazione dei commi da numerica a letterale. Queste operazioni di puro e inutile maquillage sono ben 10 nei soli artt. 10-16, per non parlare di interventi su preposizioni, articoli e congiunzioni. Non risultano approvate le richieste di modifiche inoltrate dalla Conferenza delle Regioni il 19 aprile scorso.
Veniamo alle norme di dettaglio riguardanti il personale, esaminandone i contenuti in relazione al punto di vista tecnico e alla loro potenziale efficacia rispetto alle grandi criticità esistenti già oggetto di considerazioni di chi scrive nell’articolo pubblicato su questo sito il 3 aprile.
Art. 10 = interventi nei confronti dei cosiddetti “medici a gettone”
La norma, come già osservato il mese scorso, non affronta la questione radicalmente a monte ma si limita a introdurre paletti e condizioni per l’esternalizzazione. Con le modifiche apportate si tratta, in pratica, di:
• prevedere che la verifica dell’impossibilità di utilizzare personale deve riguardare anche gli specialisti ambulatoriali interni, quelli che in gergo sono chiamati Sumaisti;
• il vincolo di affidamento per massimo un anno viene esteso anche nei casi di prosecuzione di contratti già in corso di esecuzione;
• si aggiungono i commi 5-bis e 5-ter: il primo prevede una franchigia per gli affidamenti in atto e il secondo è oggettivamente incomprensibile per quel riferimento alla “riqualificazione”.
È stato soppresso il comma 7-bis con il quale si consentivano visite senza preavviso negli ospedali da parte dei parlamentari.
Art. 11 = incremento della tariffa delle prestazioni aggiuntive e dell’indennità di Pronto soccorso
Molte correzioni di pura formalità. Di sostanziale viene aggiunto un comma 1-bis che estende l’aumento degli importi delle prestazioni aggiuntive anche ai PS pediatrici e ginecologici. Ritengo l’emendamento inutile perché non c’era alcun dubbio che i due ambiti specialistici rientrassero nel concetto di “servizi di emergenza-urgenza ospedalieri”. Tra l’altro la competenza a definire il perimetro dei servizi di emergenza urgenza è delle Regioni e alcune hanno già incluso nel concetto, ad esempio, le centrali d’ascolto.
Art. 12 = misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza
Troviamo un nuovo comma 2-bis che introduce in via sperimentale la possibilità di utilizzare gli specializzandi presso i centri trasfusionali con contratti libero professionali. È solo il caso di segnalare che il regolamento citato – relativo alle modalità e i limiti per la prestazione dell'attività - lo stiamo aspettando da anni. Tra le numerose correzioni di pura natura formale, almeno qui è stata riportata la dizione aggiornata della disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, come ufficialmente si chiama dal novembre scorso.
Art. 13 = attenuazione dei vincoli di esclusività per il personale sanitario del comparto
Nulla di quanto era stato suggerito da più parti per migliorare questa assurda norma è stato fatto. L’unica modifica è la previsione che il monitoraggio del Ministero della salute avvenga "comunque ogni due anni". Viene poi aggiunto un comma 1-bis che ha due facce: nella sostanza è corretto perché chiarisce una evidente svista della legge 234/2021 sulle stabilizzazioni – il termine "amministrativo" era utilizzato dal legislatore come sineddoche - ma nella forma è sconcertante per la allocazione nell’art. 13 dove contrasta con la rubrica e per l’utilizzo della decretazione d’urgenza.
Art. 14 = interventi sui contratti degli specializzandi
Viene aggiunta una lettera al comma 1 relativamente al termine di adozione degli accordi con le Università
Art. 15 = esercizio temporaneo di attività per qualifiche conseguite all’estero
Nel primo comma si integrano le disposizioni in modo a dire poco inatteso: come si poteva dubitare che nella dizione strutture “pubbliche o private o private accreditate” rientrassero "quelle del Terzo settore"? Analogamente, non era sufficientemente chiaro che nelle parole "professione sanitaria" fosse ovviamente ricompresa la professione medica?
Art. 15-bis e 15-ter = si tratta di due disposizioni del tutto nuove difficili da commentare – e da comprenderne la necessità e l’urgenza – ma evidentemente i problemi dei massofisioterapisti e degli odontoiatri sono stati ritenuti prioritari e indifferibili.
Art. 16 = contrasto alle violenze
La norma resta per i commi 1 e 2 ancorata all’inconsistenza del testo originario, mentre nel nuovo comma 1-bis si attua un effetto annuncio di evidente propaganda ma di utilità pratica tutta da dimostrare. Innanzitutto, l’istituzione di posti fissi di PS nei Pronto soccorso era assolutamente fattibile anche prima, considerando, tra l’altro, che la norma dice "possono essere costituiti". Inoltre già l’art. 7 della legge 113/2020 aveva previsto la stipula di protocolli con le forze di polizia; magari sarebbe interessante verificare quanti ne sono stati attuati e come funzionano. Ma la cosa più singolare è che queste postazioni di polizia si possono attivare "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", come a dire che per mettere un migliaio di poliziotti nelle strutture di Pronto soccorso si devono evidentemente sguarnire le volanti, la polizia stradale e, perché no, gli uffici passaporti laddove è notorio che i tempi di attesa sono di mesi.


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