Lavoro e professione

Dalla liquidazione al Tfr, le prospettive per i medici

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

I trattamenti previdenziali attuali dei medici sono discreti ma fra pochi anni si assisterà, anche per essi, a una riduzione degli importi pensionistici. Si tratta, quindi, di capire come poter ottenere un recupero economico idoneo a consentire un tenore di vita pari o almeno vicino a quello ottenuto con la retribuzione dell’ attività lavorativa. Uno degli elementi che si pone all’attenzione è l’eventuale l’utilizzo del trattamento di fine servizio nei Fondi pensione complementari . Ecco perché è importante conoscere l’attuale condizione di tale trattamento. Nel settore pubblico le norme in vigore hanno già realizzato due distinzioni : dipendenti in servizio prima del 2001, a cui continua a essere attribuita l’ indennità di fine servizio ovvero indennità premio di servizio – Ips - per i medici dipendenti dalle Asl e dipendenti in servizio dal 1° gennaio 2001 soggetti, invece, al trattamento di fine rapporto – Tfr -, già proprio dei dipendenti privati. Le due condizioni sono differenti sia in merito alla metodologia della contribuzione sia riguardo al trattamento finale.
L’indennità premio servizio prevede un versamento all’Inps (ex Inpdap), formato dalla somma di un contributo prodotto dall’ente o azienda da cui si dipende , che è nel caso dei medici delle Asl del 3,6% dello stipendio per le voci assoggettate a contribuzione, e di un contributo a carico dello stesso dipendente del 2,5 %, delle stesse voci stipendiali. Nel caso del Tfr è solamente il datore di lavoro soggetto ad accumulare un importo del 6,91% della retribuzione lorda mensile. Per i dipendenti pubblici, soggetti al Tfr, l’accumulo, e anche la rivalutazione, viene fatto presso l’Inps, che lo erogherà al momento della cessazione del rapporto. Al momento del trattamento, a fine del rapporto d’impiego, nel primo caso- Ips - al dipendente sarà attribuito un capitale determinato sulla base di un quindicesimo dell’80 % dello stipendio dell’ultimo anno, per ogni anno di contribuzione prodotto per servizio o per riscatto. Il Tfr liquidato, invece, consisterà degli importi accumulati nel tempo e rivalutati, annualmente, con una percentuale dell’ 1,5 % più il 75 % della variazione dell’indice dei prezzi al consumo. Questo metodo consente al Tfr di essere rivalutato convenientemente sino ad un’inflazione del 6 % annuo. Oltre il 6 % , il Tfr si rivaluta meno del tasso di inflazione. Nel caso dell’Ips il recupero del valore è correlato agli incrementi contrattuali ricadenti sugli stipendi dei 12 mesi antecedenti l’interruzione del rapporto e presi a base del calcolo. I due trattamenti divergono anche nel sistema di tassazione. Al Tfr si applica un’aliquota minima del 23 % che poi sale in base al reddito del lavoratore con il criterio della “ tassazione separata ”. Cioè si applica, sulla somma da devolvere al dipendente, la media del trattamento fiscale attribuito alla retribuzione degli ultimi due anni per il valore del Tfr diviso per gli anni di lavoro e moltiplicato per dodici. Il capitale della Ips è anche tassato a “ tassazione separata ” solamente, però, per una parte del suo importo, il 59,02 per cento, perché il restante 40,98 per cento è invece esente da imposta. Mentre per il Tfr si può procedere ad una anticipazione del suo importo maturato, per particolari necessità, per i dipendenti pubblici non è possibile, se ancora in servizio, richiedere un anticipo del Tfr maturato. In verità la norma per ottenerlo esiste, ma non si tratta di “normativa vigente” visto che non è mai stato pubblicato un decreto attuativo che le renda operativa. L’articolo 4, ai commi 4 e 5, del DL 185 del 2008 estendeva anche ai dipendenti pubblici la possibilità di ottenere un anticipo sul trattamento di fine rapporto in costanza di rapporto di lavoro, beneficio di cui i dipendenti privati già godevano. Proprio perché pur esistendo una norma che ne prevede la possibilità ma manca il decreto attuativo che fa in modo che la norma in oggetto entri in vigore e, sia, quindi, attuata, l’Inps può continuare ad affermare, a coloro che lo richiedessero che ad oggi, per i dipendenti pubblici ancora in servizio non è possibile richiedere un anticipo del Tfr spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro.


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