Lavoro e professione

Previdenza/ Dall’Agenzia delle entrate chiarimenti per i medici pensionati e in attività

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, ha fornito una serie di chiarimenti sul termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche. Le delucidazioni esplicitate riguardano in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) dei redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente: “ professionale”. I sostituti d’imposta sono principalmente i datori di lavoro, Asl, ospedali, strutture sanitarie convenzionate e non, enti che si avvalgono di prestazioni mediche, ma anche l’Inps e l’ Enpam per i redditi assimilabili alla libera professione e per, soprattutto, l’ indennità di maternità e di malattia. L’Agenzia evidenzia che l’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che, in linea generale, le CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Sia l’Inps quanto l’Enpam il 18 marzo scorso hanno reso disponibili , e scaricabili dall’Area Riservata, anche le Certificazioni Uniche dei redditi libero professionali. Tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta - Modello 770 -, ossia entro il 31 ottobre. Una nota positiva è rappresentata dall’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ha previsto, a partire da quest’anno e in via sperimentale, che l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, possa rendere disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita Iva: imprenditori e professionisti. Insomma, l’Agenzia fa presente che, solo per il 2024, dato il carattere sperimentale della dichiarazione precompilata per i lavoratori autonomi, verrà consentita ai sostituti la trasmissione dei redditi libero professionali del 2023, emissione delle CU e flusso telematico all’Agenzia, fino al termine del 31 ottobre 2024. Ma che dal prossimo anno, quando la precompilata per il lavoro autonomo passerà a regime, il termine del 16 marzo diventerà tassativo.
Come deve comportarsi il medico e l’odontoiatra non pensionato in possesso di redditi da lavoro autonomo? Da quest’anno, come il lavoratore dipendente, ha la possibilità di confrontare i dati in suo possesso con quelli acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, visionando la propria dichiarazione precompilata, che sarà disponibile – come quella dei lavoratori dipendenti – a partire dal prossimo 30 aprile. Potrà così rendersi conto delle differenze di valutazione, accorgersi di cespiti magari dimenticati e contenere gli errori, sempre tenendo presente che solo per quest’anno le informazioni dell’Agenzia potrebbero non essere complete.
Questo check sarà utilissimo non solo in vista dell’effettiva presentazione della denuncia, che dovrà avvenire entro il 31 ottobre, ma anche per la compilazione del Modello D dell’ Enpam , dichiarazione dei redditi imponibili presso la cosiddetta Quota B, che deve essere effettuata entro il 31 luglio.
Per completezza, l’Agenzia segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e Tfr).


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