Sentenze

Corte dei conti: ricette false, scatta il rimborso

di Paola Ferrari, avvocato

Un farmacista in combutta con un medico di famiglia sostituto, che peraltro aveva utilizzato anche il ricettario rosso del collega titolare per compilare le ricette false, è stato condannato dalla Corte dei conti della Puglia (sentenza n. 266/2016 del 2 agosto) a rifondere i farmaci richiesti a rimborso e mai erogati.

Nel corso dell’ispezione effettuata presso la farmacia venivano rinvenute n. 150 confezioni di medicinali scaduti di validità, conservate unitamente a quelle regolari, in corso di validità, e altre n. 32 confezioni di medicinali appartenenti alla fascia “A”, quindi a totale carico del Servizio sanitario nazionale, private del bollino autoadesivo (la cosiddetta fustella), il cui possesso avrebbe dovuto essere rimosso in presenza del paziente all’atto della spedizione o della vendita del medicinale e dietro presentazione della relativa ricetta medica su apposito modello del Servizio sanitario nazionale. L’articolo 8, secondo comma, del decreto legislativo 502/1992 prevede che le farmacie pubbliche e private eroghino l’assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza e che, per il predetto servizio, l’unità sanitaria locale corrisponda alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito, verso presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l’avvenuta consegna all’assistito.

Alla luce della surrichiamata disposizione normativa non può revocarsi in dubbio che la presentazione da parte della farmacia all’Azienda sanitaria locale, al fine di ottenere la corresponsione del prezzo del prodotto erogato, della ricetta corredata con la “fustella” ossia con il bollino autoadesivo della specialità medicinale postula, quale imprescindibile presupposto, l’avvenuta consegna del prodotto farmaceutico all’assistito e ne attesta la consegna.

Sicché, evidentemente illecita è la presentazione da parte del farmacista di ricette corredate da fustelle relative a farmaci in effetti non consegnati che si risolve in una falsa attestazione da parte del farmacista, esercente un pubblico servizio, in ordine all’avvenuta erogazione di una prestazioni farmaceutiche in realtà non erogata costituisce un danno erariale che il farmacista deve risarcire euro 983,83 per i farmaci privi di fustella rinvenuti dalla Guardia di Finanza nella farmacia .


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