Sentenze

Il Tar Piemonte blinda la competenza esclusiva dello specialista in medicina fisica e riabilitativa alla redazione del progetto riabilitativo individuale

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

È insufficientemente motivata e irragionevole la decisione della Regione Piemonte che sottrae al medico specialista in medicina fisica e riabilitativa la competenza esclusiva alla redazione del progetto riabilitativo individuale. Diversamente opinando, si violerebbe il "Piano di indirizzo della riabilitazione” approvato dalla Conferenza Permanente Stato - Regioni il 10 febbraio 2011 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”. Lo ha stabilito il Tar Piemonte con la sentenza 3 novembre 2021, n. 994, che ha accolto il ricorso proposto da S.I.M.F.E.R. - Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa e da S.I.M.M.Fi.R. - Sindacato Italiano Medici di Medicina Fisica e Riabilitazione contro la delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 17-4167 del 7 novembre 2016 “Disposizioni per la revisione delle procedure di accesso, degli strumenti operativi e delle procedure di verifica dell'attività di post-acuzie”, nella parte in cui dispone che la redazione del piano di riabilitazione può essere rimessa ad «altro medico specialista di riferimento». Previsione che il Collegio ha ritenuto in contrasto con:
- il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 che, all’ articolo 44, comma 2, stabilisce che il medico specialista in riabilitazione predispone il progetto riabilitativo, definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento del trattamento, «attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione»;
- il Piano di indirizzo della riabilitazione secondo cui la cura della persona con disabilità «si concretizza nel concetto di ‘presa in carico dell'utente’ e nell'erogazione degli interventi secondo definiti programmi riabilitativi all'interno di uno specifico Progetto Riabilitativo Individuale (…) Il Progetto Riabilitativo Individuale, elaborato a livello di team e che ha come responsabile medico specialista in riabilitazione, è lo strumento di lavoro che rende l'intervento riabilitativo mirato, continuativo ed efficace perché rispondente ai bisogni reali del paziente», evidenziando che, nel sistema previgente disciplinato dalla D.G.R. n. 10-5605 del 2.4.2007, il medico specialista in riabilitazione assumeva il ruolo di «garante del percorso riabilitativo, in termini di individuazione dei bisogni specifici del paziente oggetto di valutazione, e responsabile del “governo” delle necessarie risposte in quanto responsabile del progetto di continuità delle cure».
La sentenza conferma quanto affermato in precedenti pronunce dei Tar e del Consiglio di Stato. Basta citare la sentenza TAR Puglia, Lecce, n. 231 del 2015 («la competenza riconosciuta al medico fisiatra non discende affatto da una scelta discrezionale e autonoma della Regione, bensì dalla specifica specializzazione caratterizzante le differenti branche mediche») nonché la pronuncia con la quale il massimo organo di giustizia amministrativa ha respinto il ricorso dell'Associazione Italiana Fisioterapisti della Basilicata confermando il giudizio già espresso dal Tar, in merito alla delibera della Giunta regionale della Basilicata n. 1058 del 7 agosto 2012, in virtù della quale il fisioterapista può erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e può utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicali (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 752 del 2015: « la normativa evidenza la centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel percorso/progetto/programma terapeutico nell’area della riabilitazione e quindi la previsione del controllo di un medico fisiatra, con la diagnosi, l’individuazione e la prescrizione della terapia, ai fini dell’accesso alle prestazioni riabilitative a carico del S.S.N»).


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