Sentenze

Cassazione penale: sì al sequestro dello studio se l’odontoiatra viola l’obbligo di vaccinazione anti-Covid

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

E’ legittimo il sequestro dello studio dentistico del professionista indagato per il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 cod. pen.) per aver continuato ad operare nonostante fosse stato sospeso dall’ordine dei medici -chirurghi e degli odontoiatri per inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il COVID 19. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 34273/2022) alla luce del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID 19» che prevede la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per inosservanza dell’obbligo vaccinale ( art. 4, comma 1) e che sanziona lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione di tale obbligo con il pagamento di una somma da 600 a 1500 euro (art. 4-ter).

La sentenza della Cassazione
Era accaduto che il Tribunale del riesame di Forlì aveva confermato la validità del decreto di sequestro e che avverso detta decisione il professionista aveva proposto ricorso per cassazione per violazione del principio di specialità previsto all’art. 9 della legge n. 689 del 1981 («Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale»). A dire del ricorrente, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4- ter del decreto legge n. 44/2021 sarebbe stata applicabile in luogo di quelle stabilite dal codice penale per esercizio abusivo della professione: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000, interdizione dalla professione da uno a tre anni e confisca delle cose destinate alla commissione del reato.

Tesi che non ha colto nel segno. Il Supremo Collegio ha rilevato che l’art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021 ha come presupposto lo svolgimento di un’attività lavorativa compiuta in violazione dell’obbligo vaccinale «prima della sospensione dall’albo professionale» mentre la condotta posta a fondamento dell’art. 348 del codice penale è quella «compiuta dopo la sospensione […] quando, cioè l’indagato non poteva temporalmente svolgere l’attività professionale». Sicché «non si è in presenza né di un unico fatto, né, tanto meno, di un concorso apparente di norme [ma] di fatti autonomi e distinti». Da qui la legittimità del sequestro dello studio dentistico. Misura che è in linea con l’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 44/2021 secondo cui la vaccinazione contro il virus COVID- 19 «costituisce un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative».


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