Sentenze

Aziende Ssn: ribadita in Cassazione la deducibilità dei contributi Inail dall’imponibile Irap. Ancora possibili domande di rimborso

di Roberto Caselli

S
24 Esclusivo per Sanità24

La Suprema Corte ha ribadito con l’Ordinanza n. 35642 pubblicata il 20 dicembre scorso, respingendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, il contenuto della precedente Ordinanza n. 33049 del 2019 (oggetto di impugnazione), che “è legittimo da parte di qualsiasi categoria di soggetto passivo la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, prescindendo dal metodo di determinazione della base imponibile (analitico o retributivo), ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all’attività svolta e soggetta a tassazione”.
Purtroppo la norma che consentiva questa deduzione, l’art. 11 del Dlgs 446/97 è superata , almeno per i lavoratori a tempo determinato, per effetto del Dl 21 giugno 2022 n. 73, ma la sua validità fino all’entrata in vigore della norma consente ancora a tutte le amministrazioni pubbliche, fra le quali le Aziende del Ssn (alcune delle quali avevano promosso i giudizi in Cassazione) di chiedere il rimborso per le imposte indebitamente pagate, prima che diventasse operativa l’abrogazione.
La controversia
Con le sentenze n. 15036 e n. 15037, depositate il 16 giugno 2017, emesse a favore dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze, la Corte di Cassazione aveva confermato la piena legittimità della deduzione dell’imponibile Irap, da parte delle amministrazioni pubbliche che determinano l’imponibile Irap con il metodo retributivo, dei contributi obbligatori per le assicurazioni contro gli infortuni. A queste due pronunce avevano fatto seguito negli anni successivi numerose sentenze della Corte, tutte dello stesso segno.
Con ordinanza n. 33043 del 2019 la Corte aveva accolto anche il ricorso della Ulss 16 di Padova (ora Ulss 6 Euganea) contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, confermando i principi affermati sia nelle sentenze sopracitate, sia in altre successive, cassando la sentenza di secondo grado, ma aveva deciso di rimettere la causa “al giudice a quo”, “affinché, osservati i principi richiamati, accertasse il relativo credito della contribuente al rimborso dell’Irap pagata in eccedenza nelle annualità sub judice”.
Ebbene, riassunto il giudizio a cura della Ulss, innanzi alla Ctr, quest’ultima aveva accolto la domanda di rimborso, richiamandosi al principio affermato in sede di rinvio e ritenendo valida la documentazione presentata a sostegno. Contro questa pronuncia dei giudici regionali l’Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso in Cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo motivo l’Agenzia aveva denunziato la violazione degli artt. 10, 10-bis e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 e degli artt. 48, 49 e 51 del Tuir; in sostanza pur avendo preso atto del contrario avviso di giurisprudenza della Corte, ne sollecitava una revisione.
Con il secondo motivo, articolato in via di subordine, l’Agenzia denunziava violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento all’onere della prova in tema di rimborso.
La ricorrente, premesso che tale onere gravava sul contribuente, osservava di aver contestato la documentazione prodotta dalla Ulss, in quanto sintetica e riepilogativa di dati aggregati, e come tale inidonea a specificare la natura dei singoli rapporti, avuto riguardo al fatto che quelli diversi dal lavoro subordinato non possono godere di alcuna deduzione.
La Corte, nella sua Ordinanza, ha dichiarato innanzitutto infondato il primo motivo, richiamandosi alle precedenti decisioni e sottolineando, “per un verso, l’univocità del dato letterale della norma (la quale prevede, testualmente, che «nella determinazione della base imponibile [...] sono ammessi in deduzione [...] i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro») e, per altro verso, il fatto che lo scopo della stessa sia quello di attribuire alla disposizione un valore precettivo che «prescinde integralmente dal metodo di determinazione della base imponibile […] essendo attribuita alla discrezionalità del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, e non anche che esso concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta”.
In merito al secondo motivo la Corte ha dichiarato che, per come formulato, non supera il vaglio di ammissibilità. Quindi la Corte, dopo aver affermato che mancavano eccezioni specifiche e articolate che indicassero quali somme non fossero attribuibili ai contributi, come del resto rilevato dai Giudici di appello, ha preso atto che l’Agenzia “non riproduce o richiama i propri motivi di gravame con il livello di specificità necessario a verificare tale assunto, avuto particolare riguardo al fatto che, poiché oggetto di doglianza era l’erroneo rilievo dell’operatività del principio di non contestazione, sarebbe occorsa un’allegazione puntuale degli elementi di significato contrario (cfr. Cass. n. 20637/2016)”.
Conclusioni
La giurisprudenza della Corte, sul tema oggetto della controversia, appare granitica. Del resto è stato proprio il Dl 73 del 21 giugno 2022 a dimostrare che i principi affermati erano del tutto in linea con la Legge fino a quel momento in vigore e che solo una disposizione legislativa poteva superarli. La norma venne varata dal Governo Draghi, su iniziativa, a parere di chi scrive, dell’Agenzia delle Entrate, che aveva preso atto che nessun ulteriore giudizio avrebbe potuto modificare l’indirizzo ormai consolidato.
Questa Ordinanza potrà suggerire alle aziende del Ssn, come del resto a tutte le altre amministrazioni pubbliche, che non lo avessero ancora fatto, di presentare istanza di rimborso per le eccedenze di imposta pagate, a parere di chi scrive, fino al 2022, nei limiti della prescrizione. A questo riguardo rinviamo al servizio pubblicato il 23 maggio 2023, “La dichiarazione Irap 2023 delle Aziende del Ssn” .
Suggeriamo particolare attenzione alla preparazione di una documentazione probante, che fra l’altro consenta il riscontro dei dati contabili con le dichiarazioni annuali presentate, in grado di superare le eventuali eccezioni dell’amministrazione finanziaria.


© RIPRODUZIONE RISERVATA