Aziende e regioni

La Corte costituzionale “promuove” il servizio di psicologia di base della Campania

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

La legge della Regione Campania 3 agosto 2020, n. 35 che affida il servizio di psicologia di base ad uno psicologo in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario regionale è in linea con l’ articolo 117, comma 3, della Costituzione e con l’articolo 8, comma 1, lettera b-quinquies) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), modificato dal decreto legge n. 35 del 2019, che prevede la possibilità che i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta aderiscano ai modelli organizzativi multi-professionali, nei quali sia presente anche la figura dello psicologo.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 13 dicembre 2021, n. 241, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal presidente del Consiglio secondo cui la legge regionale avrebbe violato la normativa statale che «ammette un rapporto di convenzione unicamente per le figure del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta» e leso altresì l’articolo 3 della Costituzione, « in quanto il principio di uguaglianza imporrebbe di garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle regole fondamentali […] volte ad assicurare la massima efficienza e funzionalità operativa al SSN per la tutela della salute collettiva».

Argomentazioni che la Consulta ha respinto per due ordini. In primis perché la finalità della legge regionale («sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini campani») centra l’obbiettivo perseguito dall’articolo 20-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” secondo cui, «al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo[…], le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l’attività degli psicologi in un’unica funzione aziendale». In secondo luogo perché le disposizioni della legge regionale (l' istituzione dell'elenco degli psicologi di base, l'articolazione del servizio nell’ambito dei distretti sanitari di ciascuna ASL e la creazione di un organismo indipendente con funzioni di osservatorio, che provvede al controllo, programmazione e indirizzo delle attività svolte dallo psicologo di base ) non si pongono in contrasto con la disciplina statale «che incentiva il ricorso alle professionalità dello psicologo», né con l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale «la potestà legislativa regionale concorrente nella materia della salute consente alla Regione di dettagliare in modo autonomo i relativi istituti compatibilmente con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato» (ex plurimis, sentenza n.181 del 2006).

Orientamento che la Corte costituzionale ha più volte ribadito. Basta citare la sentenza n. 87 del 2019 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge della Regione Puglia 17 aprile 2018, n. 15 (Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale) e la sentenza n. 190 del 2017 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 1 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali) perché in contrasto con i princìpi fondamentali della legislazione statale diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria di cui all’articolo 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).


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