Aziende e regioni

Un appello al nuovo Governo per l’utilizzo dello strumento fiscale in favore della sanità pubblica

di Roberto Caselli

S
24 Esclusivo per Sanità24

Le imposte sul reddito
Il primo passo da compiere, in questo ambito, sarebbe quello di riscrivere la norma agevolativa introdotta dal Dpr 601/73, la cui abolizione, introdotta dalla Legge di bilancio 2019 è stata sospesa con la Legge 11/02/2019 n° 12, come ricordato all’inizio.
Sarebbe l’occasione giusta per mettere tutti gli enti del Ssn (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Irccs ) sullo stesso piano, riconoscendo loro la piena legittimità ad avvalersi delle eventuali riduzioni di imposta.
Tutti questi enti, le cui attività sono sempre caratterizzate dalla prevalenza dell’attività ospedaliera, differenziate e integrate in funzione della tutela della salute dei cittadini prevista dalla Costituzione, non dovrebbero più essere discriminati… per la verità, non dalla Legge, ma da una distorta interpretazione da parte dell’Agenzia delle entrate, risalente al 1999… In sostanza, le molteplici attività svolte sul territorio dalle Aziende sanitarie locali, integrative dell’attività ospedaliera, non possono costituire un motivo di penalizzazione; l’emergenza Covid ha dimostrato anche come l’efficacia del Ssn è stata inferiore nelle Regioni dove si era investito di meno nell’assistenza territoriale.
Un passo importante, ma non decisivo, in questa direzione, è stato compiuto dall’Agenzia delle Entrate, che con la Circolare n. 15/E del 17 maggio (v. il servizio "L’Agenzia delle entrate recepisce l’orientamento della Cassazione: "Ires dimezzata ai presidi ospedalieri delle Asl "), sulla scia di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione: potrà usufruire dell’agevolazione, se non l’intero imponibile delle Asl, quantomeno quello derivante dal reddito – su base catastale- degli immobili che costituiscono i presidi ospedalieri.
Un nuovo Testo unico delle imposte sul reddito dovrebbe poi, per motivi di chiarezza, recuperare le denominazioni originarie delle imposte sul reddito, e cioè Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e Irpeg (imposta sul reddito delle persone giuridiche), perché è da ritenere improprio, ad esempio, il termine "imposta sul reddito delle società (Ires)", attribuito oltre che alle società private anche alle amministrazioni pubbliche ed al terzo settore… Ricordiamo che l’introduzione dell’Ires in sostituzione dell’Irpeg avvenne con il Dlgs 12 dicembre 2003 n. 344 e comportò una rivoluzione della numerazione degli articoli, ma nessuna novità di rilievo nella sostanza.
L’imposizione sui fabbricati strumentali
Il punto principale della riforma fiscale per gli enti del Servizio sanitario nazionale dovrebbe comunque essere quello del loro esonero dall’imposta sui fabbricati strumentali, la cui rendita - solo virtuale - è quella che incide, per la quasi totalità, sull’imponibile complessivo ai fini dell’Ires.
Ricordiamo che l’imposta sui fabbricati colpisce sia il reddito che i proprietari ricavano dalla loro locazione, sia il reddito catastale dei proprietari che utilizzano direttamente gli stessi (con esclusione di quelli utilizzati per attività commerciale); ebbene la tassazione dell’utilizzo diretto, che colpisce persone fisiche ed enti non commerciali, è basata sulla capacità contributiva che la proprietà di terreni e fabbricati dovrebbe evidenziare.
Dobbiamo però domandarci se la proprietà degli immobili utilizzati per le attività istituzionali delle Aziende Ssn sia un indice corretto di capacità contributiva, cioè "rivelatore di ricchezza" (come intesa dall’art. 53 della nostra Costituzione), che dovrebbe assicurare l’idoneità del soggetto al prelievo fiscale.
Le aziende del Ssn come sono divenute proprietarie dei loro consistenti patrimoni immobiliari? Hanno forse impiegato per il loro acquisto capitali finanziari disponibili od accendendo dei mutui? Niente di tutto questo. È noto infatti che la Legge istituiva del Ssn, per fornire una dotazione iniziale ad aziende che continuavano le attività delle Unità sanitarie locali senza personalità giuridica, che utilizzavano immobili di proprietà degli enti locali (che li avevano ereditati per legge dai soppressi enti ospedalieri), aveva previsto che la proprietà di tutti questi immobili, oltre a quelli provenienti da altri enti pubblici soppressi, venisse trasferita, senza alcun onere di imposte di registro e ipotecarie alle costituende aziende sanitarie locali ed ospedaliere e agli Irccs, con vincolo di destinazione sanitaria.
Lo scopo che il Legislatore volle perseguire fu, oltre a quello di costituire una dotazione iniziale, quello di responsabilizzare le Direzioni di questi nuovi soggetti pubblici per la gestione e la manutenzione di un enorme patrimonio immobiliare, del quale facevano parte, oltre agli ospedali, le strutture ambulatoriali, le case di riposo, gli uffici e quant’altro utilizzabili per la propria attività istituzionale, anche immobili provenienti da donazioni e successioni, come appartamenti, negozi, terreni agricoli; fra questi anche immobili fatiscenti che gli enti locali non intendevano più gestire.
Il Legislatore nel perseguire questi obiettivi, si preoccupò che questi trasferimenti avvenissero senza costi (vedi art. 5 Legge 502/92), ma evidentemente incorse nella lacuna di non prevedere anche l’esenzione dalle imposte dirette; non è infatti pensabile che il Legislatore avesse voluto questo trasferimento di proprietà per creare una nuova fonte di gettito per l’Erario.
È evidente come la proprietà di questo patrimonio immobiliare, alla luce dei principi costituzionali, non sia affatto un indice di capacità contributiva, ma costituisca anche l’origine di due gravi violazioni del principio di uguaglianza, pure sancito dalla Costituzione.
La prima è costituita dal fatto che non tutte le Asl del territorio nazionale siano colpite dalla tassazione del patrimonio immobiliare; infatti le due aziende provinciali per i servizi sanitari ( che corrispondono ad aziende sanitarie locali di estensione provinciale, come molte altre nelle varie Regioni) di Trento e di Bolzano, non sono proprietarie degli immobili in quanto li hanno ricevuti solo "in comodato" e non debbono pagare l’imposta su tali fabbricati.
La seconda riguarda invece l’agevolazione, ora reintrodotta per un tempo indeterminato, riconosciuta alle Aziende ospedaliere e agli Irccs, e non alle Aziende sanitarie locali, nonostante che l’utilizzo del patrimonio immobiliare per i fini istituzionali, ma soprattutto per l’uso ospedaliero, sia del tutto analogo; la recente nuova posizione dell’Agenzia delle Entrate riduce ma non elimina il problema.


© RIPRODUZIONE RISERVATA