Dal governo

Meno Ires per le aziende Ssn ma solo dal 2017

di Roberto Caselli

La legge di Stabilità 2016, approvata in via definitiva dal Senato, non presenta novità di rilievo rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri. La legge si compone di un unico articolo, con 999 commi. L’unica misura veramente positiva prevista per le aziende del Ssn , che riguarda la diminuzione dell’aliquota Ires, non scatterà, come inizialmente ipotizzato, dal 1° gennaio 2016, ma solo un anno dopo.

Nel 2016 verrà introdotta una nuova aliquota Iva, del 5%, per i servizi delle cooperative sociali, che comporta in certi casi un aumento dei costi dell’attività socio-sanitaria e non ci saranno incrementi delle altre aliquote, ma una clausola di salvaguardia fa temere aumenti dal 2017.

Ecco in sintesi le misure fiscali che riguardano la sanità pubblica.

Riduzione aliquota Ires (comma 61). L’aliquota Ires verrà ridotta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal 27,5% al 24%; la riduzione del carico di imposta sarà pertanto dell’11,46 per cento.

Per le aziende ospedaliere e per gli Ircss (ma non per le aziende territoriali, in mancanza di specifici provvedimenti) la nuova misura sarà pertanto, a regime, del 12 per cento.

Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico (comma 74). Sono prorogati anche per il prossimo anno volta gli incentivi disposti la prima volta dalla Finanziaria 2007 (commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, articolo unico). La detrazione del 65% prevista dal decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, per la quale era prevista per il 2016 la riduzione al 50%, resterà invariata; le Aziende del Ssn, in quanto soggetti Ires, possono usufruirne.

È opportuno ricordare che con risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i limiti massimi delle agevolazioni sono riferiti autonomamente a ciascun fabbricato, anche se questo non costituisce un’autonoma entità catastale. Se l’unità accatastata è composta, come succede molto spesso negli ospedali, da più edifici, le detrazioni massime sono riferite a ciascuno degli immobili che la costituiscono.

Quote ammortamento sui nuovi investimenti in beni produttivi (commi 91-95). Verrà concesso, per tutti gli investimenti in nuovi beni produttivi, effettuati a decorrere dalla data del 15 ottobre 2915, un ammortamento sul costo di acquisizione maggiorato del 40%, ma solo per il 2016.

È evidente che questa misura riguarderà solo la sfera commerciale non sanitaria. Ne consegue che saranno pochi i casi in cui sarà possibile usufruirne. Un esempio è dato dagli acquisti per l’arredamento e le attrezzature dei reparti dedicati al maggior comfort alberghiero.

L’ammortamento maggiorato non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il decreto delle Finanze del 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni.

Il maggior importo dell’aliquota di ammortamento non dovrà aver riflessi nella contabilità e nel bilancio, ma solo fra le variazioni in diminuzione del reddito di impresa.

Ampliamento dei termini dell’accertamento (commi 130-132). Con la sostituzione degli articoli 43 del Dpr 600/73 e 57 del Dpr 633/1972, i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva vengono ampliati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e al 31 dicembre del settimo nel caso che la dichiarazione non sia stata presentata; al contempo dal 2016 viene eliminato il raddoppio dei termini nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Affrancamento plusvalenze terreni e partecipazioni (commi 887-888). Vengono riaperti anche i termini per l’affrancamento delle plusvalenze di terreni e di partecipazioni, confermando la normativa contenuta nella Finanziaria del 2003 (legge 24 dicembre 2002, n. 282, articolo 2, comma 2), ma con il raddoppio dell’imposta sostitutiva.

La norma era stata varata, la prima volta, con la Finanziaria 2002 (articolo 7, comma 1) e con numerosi provvedimenti i termini sono già stati prorogati molte volte.

La norma consentirà anche agli enti non commerciali, ivi comprese le Aziende del Ssn, l’affrancamento (vale a dire la sterilizzazione fiscale) delle eventuali plusvalenze maturate, sui terreni edificabili e sui terreni agricoli, posseduti alla data del 1° gennaio 2016, che non rientrano fra i beni utilizzati nella sfera commerciale.

L’affrancamento si potrà realizzare, con il pagamento, entro il 1° luglio 2016 di un’imposta sostitutiva dell’8% sul valore di mercato al 1° gennaio 2016, desunto da una perizia giurata redatta, entro lo stesso termine, da iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili e dai periti camerali.

L’importo sarà rateizzabile in due o tre esercizi.

Il raddoppio dell’aliquota rende meno interessante, rispetto al passato, la possibilità della rivalutazione, specialmente per le aziende ospedaliere, che usufruiscono della riduzione dell’Ires.

La rivalutazione dei beni di impresa, prevista dal comma 889, è esclusa per gli enti non commerciali, neanche per la loro sfera commerciale

Elevazione da mille a tremila euro (comma 898-899) del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante. Ne dovranno tener conto, in particolare, le Aziende che dispongono di camere a pagamento.

Aliquota Iva del 5% per le cooperative sociali (commi 960, 962-963). Questa novità comporta un aumento dei costi per le Aziende del Ssn, che si avvalgono delle prestazioni di questi soggetti per l’attività socio sanitaria di loro competenza.

La tabella delle aliquote Iva allegata al Dpr 633/1972 viene integrata da una parte II bis, che prevede l’aliquota del 5% per: «Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

Ricordiamo che i numeri richiamati dell’articolo 10 (prestazioni esenti) riguardano rispettivamente

18 - le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione

19 - le prestazioni di ricovero e cura

20 - le prestazioni educative dell’infanzia... e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale

21 - le prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili

27-ter - le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, le persone detenute, le donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Roberto Caselli

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