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Poliambulatori: non basta lo scontrino parlante, è obbligatoria l’emissione della fattura

di Riccardo Di Salvo* e Alberto Santi*

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24 Esclusivo per Sanità24

Per la certificazione delle prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi aperti al pubblico è obbligatoria l’emissione della fattura. È quanto ha precisato l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello pubblicata il 4 aprile scorso, n. 275, con la quale viene esclusa la possibilità di ricorrere al “documento commerciale parlante”, utilizzabile, invece, dalle farmacie.
La questione controversa – La richiesta di chiarimenti è stata presentata da una società che, avvalendosi di professionisti sanitari abilitati (infermieri, biologi e tecnici di laboratorio), gestisce un laboratorio autorizzato per l'attività di analisi cliniche. In particolare, l’istante chiedeva di poter certificare le proprie prestazioni sanitarie, riconducibili tra le operazioni esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18) del Dpr n. 633/1972, rilasciando il cosiddetto ''scontrino parlante'' (ora
''documento commerciale parlante'', integrato con il codice fiscale del destinatario).
A questo proposito, il contribuente ha richiamato la Risoluzione 12 maggio 2017, n. 60, per supportare la possibile risposta positiva delle Entrate. Con tale documento di prassi, l’Agenzia aveva chiarito che, per alcune prestazioni di autoanalisi cliniche effettuate direttamente all'interno delle farmacie, anch’esse esenti da Iva – più precisamente, si trattava di prestazioni rese tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, servizi di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, riscossione delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti – gli obblighi di certificazione possono essere assolti con l’emissione dello “scontrino parlante”.
Ritenendo che tale conclusione fosse applicabile anche al caso di proprio interesse, l’istante riteneva di essere esonerata dall’emissione di fattura ai sensi dell’art. 22 del Dpr n. 633/1972.
La risposta dell’Agenzia delle entrate – Di contrario avviso invece, come detto, l’Agenzia. Il diniego parte dal presupposto che il prestatore sia una “struttura sanitaria autorizzata” e che, di conseguenza, le prestazioni da essa rese, in quanto volte a supportare la professione sanitaria, rientrino nell’ambito di applicazione della norma esentativa contenuta nell’art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972.
Stante ciò, l'art. 22 del Decreto Iva elenca, tra le operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, quelle esenti indicate ai nn. da 1) a 5), nonché ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 citato. Tra le operazioni esonerate dall'obbligo di fatturazione, quindi, che possono essere certificate mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del “documento commerciale”, non figurano le prestazioni sanitarie di cui al n. 18) dell'art. 10.
D’altro canto, rilevano le Entrate, l'esclusione è coerente con le disposizioni dell'art. 36-bis dello stesso Dpr n. 633/1972, che accorda ai contribuenti la facoltà di dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10), eccettuate però quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19). Sicché, relativamente alle prestazioni sanitarie di cui ai nn. 18) e 19), è giocoforza concludere che sussiste l'obbligo del rilascio della fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente.
Quanto alle conclusioni recate dalla Risoluzione n. 60/2017, richiamate dalla società istante per avvalorare la propria tesi, l'Agenzia osserva che le stesse riguardano l'utilizzo dello “scontrino parlante”, oltre che per le cessioni di medicinali, anche per talune prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie. In tale circostanza, si rileva nella risposta ad interpello, è stato valorizzato da un lato il fatto che le operazioni sono rese in locali aperti al pubblico e, dall’altro, la circostanza che i soggetti abilitati all'esercizio della professione sanitaria, che rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest'ultima.
Nel caso oggetto di interpello, invece, le prestazioni sanitarie sono rese direttamente dalla società istante, titolare del poliambulatorio specialistico chirurgico ed endoscopico e laboratorio di analisi cliniche, per cui le stesse non possono che essere documentate mediante emissione della fattura, ai sensi dell'art. 21 del Dpr n. 633/1972.

*Pirola Pennuto Zei & Associati
Medical & Pharma Industry


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