Sentenze

Obbligo di trasparenza: dal Consiglio di Stato un’altra stoccata al payback

di Paola Ferrari, avvocato

I metodi di definizione del budget della spesa ospedaliera devono essere trasparenti. E dal canto loro, le aziende farmaceutiche hanno pieno diritto a ottenere evidenza dei dati sulla base dei quali l’Aifa ha determinato la spesa (nella fattispecie, quella ospedaliera del 2012 e del 2013) posta alla base della richiesta di rimborso delle quote a carico delle stesse (“payback”).

I documenti sui quali si fonda la richiesta di pagamento, infatti, non possono essere qualificati come sensibili o in grado di divulgare segreti d’impresa, trattandosi di meri dati di spesa e non di documenti dai quali siano evincibili informazioni di carattere riservato sul know-how industriale o commerciale delle aziende coinvolte nel procedimento. Non contengono, inoltre, informazioni idonee a disvelare la situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende stesse.

Costante è l'orientamento della giustizia amministrativa espresso nella sentenza del Consiglio di Stato s entenza n. 3977/2015, sezione III, depositata il 21 agosto scorso, che ha attribuito un punto a favore delle aziende nelle controversie che le oppongono all’Aifa.

Il fatto. Nella fattispecie, l’azienda farmaceutica aveva fatto ricorso per chiedere l’annullamento della nota con la quale era stata rifiutata l'esibizione da parte dell’Agenzia Italiana per il Farmaco degli atti e dei documenti inerenti al procedimento che ha condotto all’adozione della “Nota sulla metodologia applicativa relativa al budget definitivo sulla spesa farmaceutica ospedaliera 2013”, e aveva avanzato contestazioni sul metodo di calcolo del budget stesso. Tuttavia, tali atti erano necessari, ad avviso della ricorrente, per verificare se l’Aifa avesse o meno correttamente determinato le modalità attraverso le quali le aziende farmaceutiche erano chiamate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge 95/2012, convertito, con modifiche, nella legge 95/2012, a contribuire al ripiano per gli eventuali sfondamenti del tetto di spesa del 3,5 per cento del Fondo sanitario nazionale.

I dati riguardanti i medicinali di fascia C e C-bis, di cui al punto 2, si fondano necessariamente sull’esistenza di una documentazione contabile, che le imprese farmaceutiche hanno chiesto di esaminare per l’impatto del suddetto importo sul calcolo complessivo della spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale, sulla cui base l’Aifa ha provveduto ad assegnare i budget.

Dati riservati? La tesi dell’Agenzia, non condivisa dal collegio, poggia sull’assunto che la rilevazione dei dati di vendita dei farmaci di fascia C e C- bis, oltre a non essere rilevante nel procedimento di determinazione del budget ospedaliero, comporterebbe l’illegittima diffusione dei dati di vendita e dei consumi di farmaci non rimborsabili, a tutto discapito dell’esigenza di tutela della riservatezza e la natura di impresa «industriale e commerciale» delle imprese coinvolte che osterebbero all’esibizione dei documenti richiesti essendo gli stessi dati “sensibili”.

Rischio errori. Il Collegio, ha ritenuto, invece che proprio l’analisi della correttezza dell'operato dell’amministrazione è a fondamento della richiesta, in quanto le aziende potrebbero subire un danno dall’eventuale emersione degli errori nel calcolo. La cui emersione , al più, introdurrebbe il diritto processuale a chiamare le aziende beneficiarie dell'errore come controinteressate ma non certo un diritto delle stesse alla riservatezza dai dati di fatturato. Di analogo tenore le sentenze del Consiglio di Stato, sez. III, 21 agosto 2015 , n. 3978, n. 3979, n. 3980.


© RIPRODUZIONE RISERVATA