Sentenze

Cassazione, spoils system solo per dirigenti «apicali» che non si limitano alla gestione

di Paola Rossi

Lo spoils system è legittimo solo in relazione agli incarichi dirigenziali apicali che non attengano a una semplice attività di gestione. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2510/2017, depositata ieri, ha delineato il perimetro del meccanismo che serve ad assicurare la corrispondenza tra organi elettivi politici e chi ricopre ruoli di vertice nell'amministrazione. La Cassazione ripercorre la giurisprudenza più rilevante in materia, in particolare quella della Corte costituzionale.

Il ricorso
Il ricorrente - per il tramite dei suoi eredi - sosteneva l'illegittimità della decadenza fissata dalla legge regionale calabrese di tutti gli incarichi dirigenziali al rinnovo del Governo dell'ente territoriale. Lo specifico caso portato fino in Cassazione riguardava il caso di un dirigente generale del dipartimento cultura nominato con contratto individuale di natura privatistica, precedentemente incaricato dalla stessa giunta regionale nel ruolo di dirgente generale del dipartimento urbanistica. Da qui l'impugnazione dell'interessato della delibera della nuova giunta regionale con cui veniva dichiarata la decadenza di tutti glii incarichi dirigenziali compreso il proprio. Veniva contestao che il dirigente di un dipartimento fosse quella struttura intermedia di raccordo tra funzioni di Governo e quelle amministrative. E vista la necessità di possedere determinate qualità per essere incaricato il ricorrente sosteneva di essere un tecnico, con compiti di sola gestione. Inoltre, sostiene il ricorso che nel caso di specie il dirigente non era a capo di un'area funzionale di maggior ampiezza di un singolo dipartimento. L'area è una strattura che viene creata ad hoc dal Governo regionale e che sia in più diretta connessione con l'attuazione dell'indirizzo politico espresso dagli organi elettivi.

Dipartimento e area funzionale
Per la Cassazione il ricorrente nel suo ruolo di dirigente generale di dipartimento non aveva ricevuto il mero incarico di dirigente preposto a un settore o a un servizio, ma quello di dirigente generale posto a capo di un dipartimento, prima articolazione dell'amministrazione, in mancanza della costituzione di un'area funzionale che ricomprenda più dipartimenti. E la stessa legislazione regionale definiva l'incarico in esame come fiduciario, quindi soggetto allo spoils system. Quindi la Corte d'appello, come ora la Cassazione, ha condiviso la prima impostazione del tribunale che ha definito lo status del ricorrente - anche se soggetto esterno ai ruoli dei dirigenti regionali - come incarico di funzione dirigenziale generale, conferito direttamente dai vertici politici.

No agli automatismi
Quindi no all'automatica decadenza di tutti gli incarichi dirigenziali, ma sì per quelli «più elevati» come nello specifico ritiene la Cassazione fosse quello rivestito dal ricorrente. Il divieto è posto dall'articolo 97 della Costituzione che reca il principio della continuità dell'azione amministrativa. Quindi ribadito il no allo spoils system di tutta la dirigenza - se applicato come meccanismo automatico - la Corte distingue tra il suo utilizzo illegittimo cioè nei confronti di dirigenti con funzioni gestionali e quello legittimo che colpisce gli incarichi dirigenziali di livello generale. Si tratta cioè di quel tipo di incarico deciso intuitu personae dalla giunta regionale per assicurare quella continuità tra organi politici e dirigenti di vertice. La stessa norma dell'articolo 19 del Dlgs 165/2001 prevede che la cessazione del rapporto di ufficio possa avvenire solo per accertate responsabilità dirigenziali con la sola eccezione degli incarichi di vertice.

Le conclusioni
Il dirigente generale della Regione - appartenente o meno al ruolo della dirigenza - incaricato capo dipartimento ha la funzione di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa del suo ufficio assistendo a tale scopo gli organi di direzione politica nell'adozione degli atti di loro competenza. Così come nell'organizzare il dipartimento e nell'adottare gli atti di competenza il dirigente generale incaricato di dirigere il dipartimento rispondeva ai principi generali dell'ordinamento regionale e alle direttive impartite dagli organi di direzione politica.


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